Data: 2012-03-29 04:58:31

Commissione per l'accesso - SEDUTE DEL 17 GENNAIO E DEL 1 FEBBRAIO 2012

Commissione per l'accesso - SEDUTE DEL 17 GENNAIO E DEL 1 FEBBRAIO 2012

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta, in qualità di Vicepresidente, dall'Avv. Generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, si è riunita, il 17 gennaio e il 2 febbraio 2012 alle ore 16  a Palazzo Chigi
Nel corso della due sedute, sono state esaminate ed approvate n 15 richieste di parere e decisi n 84 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva:
- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da un consigliere comunale in ordine alle modifiche che al regolamento per la disciplina del diritto di accesso. In particolare, la Commissione ribadisce che - fermo restando l'obbligo generale, in difetto di diversa e specifica norma regolamentare, di conclusione nel termine di gg. 30 dalla richiesta (ex art. 25 co. 4 della legge n 241/1990) - l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. Osserva inoltre la Commissione che è necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza e, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici;
- inoltre, ha espresso parere sul quesito proposto da un funzionario, responsabile del procedimento, in ordine alla ostensibilità dei documenti attinenti il procedimento per una gara di brokeraggio assicurativo indetta da una Amministrazione ministeriale, ed in particolare se sia ostensibile la documentazione giustificativa per anomalia dell'offerta, presentata dall'impresa aggiudicataria, considerata congrua dall'apposita Commissione per le anomalie. Al riguardo la Commissione osserva che non vi sono ostacoli di sorta all'esercizio del diritto di accesso in ordine alla suddetta documentazione, nelle forme della visione e dell'estrazione di copia, tenuto conto che i partecipanti alla suddetta gara hanno senza dubbio un interesse qualificato all'accesso, anche al fine di tutelare situazioni giuridiche soggettive di cui dovessero assumere la lesione;
- la Commissione ha poi risposto ad un cittadino che chiede di sapere da quale momento e se i soci di una cooperativa edilizia possano accedere, nell'ambito del procedimento di nomina del Commissario governativo di cooperative edilizie, al nulla osta prefettizio relativo al commissario governativo ed al curriculum personale di quest'ultimo. In proposito la Commissione rappresenta che il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente e segnala che l'accessibilità da parte di terzi al curriculum del candidato all'incarico di commissario è subordinata al ricorrere dei presupposti di cui agli artt 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevalendo il diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente;
- la Commissione ha anche ribadito il proprio costante orientamento in tema di accessibilità di  eventuali esposti presentati alle forze dell'ordine da privati (ignoti o vicini di casa) nei confronti del richiedente l'accesso, al fine di innescare controlli nella abitazione o nella attività imprenditoriale dello stesso. In particolare, ad avviso della Commissione, poiché nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato, Sez V 19.5.2009 n 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699);
- infine, la Commissione ha risposto ad un cittadino che ha chiesto un parere sulla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali del Comune. In particolare, il richiedente rappresenta che le determinazioni comunali non vengono pubblicate interamente sull'albo pretorio on line, limitandosi il Comune a renderne noto l'oggetto e chiede, pertanto, se la condotta dell'Ente locale sia legittima, o contrasti con il diritto di informazione. La Commissione ritiene che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni comunali ed essa riguarda, non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" risoluzioni adottate sia da organi collegiali, sia da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1.6.1979 e Cons. di Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977 Consiglio di Stato Sez. V, 15-03-2006, n. 1370). Del resto, l'articolo 10, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che "tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici", senza alcuna distinzione tra deliberazioni e determinazioni. Pertanto, è assolutamente priva di fondamento la pubblicazione parziale del contenuto delle determinazioni comunali, rischiando anzi di pregiudicare il principio di trasparenza amministrativa.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino italiano che, avendo presentato al Consolato Generale d'Italia a Toronto richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente tutta la documentazione ( ricevute postali o plichi elettorali ritornati al mittente, ecc.) che avevano permesso al predetto Consolato di affermare lo stato di irreperibilità dell'accedente e, conseguentemente, di disporre la cancellazione dello stesso dall'anagrafe dello stesso Consolato, dandone comunicazione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E) del Comune di Roma, nonché alla documentazione relativa a tale comunicazione, ricorreva dinanzi alla Commissione dolendosi dell'accoglimento solo parziale della sua istanza di accesso. Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la mancata integrale soddisfazione del diritto di accesso del ricorrente sub specie di messa a disposizione di copia di tutti i documenti richiesti, non essendo certo discutibile, a differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione nella nota del 30.12.2011 inviata alla Commissione dall'Amministrazione, che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato sia mediante visione, sia mediante estrazione di copia. Ai fini della soddisfazione del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente non è necessaria l'ostensione di tutti i documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, come paventato dall'Amministrazione nella predetta nota del 30.12.2011, ma solo di quelli specificamente richiesti dal ricorrente;
- inoltre la Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che aveva chiesto a Equitalia Sardegna s.p.a. di accedere, in relazione ad una cartella esattoriale notificatagli, ai seguenti documenti:
A) copia della relata di notifica, essendo quella a sua disposizione illeggibile;
B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;
H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.
Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate di Cagliari aveva attivato una procedura di riscossione coattiva di un'ingente somma di denaro, eseguita da Equitalia Sardena s.p.a., di verificare la piena legittimità e correttezza della procedura esecutiva in questione. L'Equitalia Sardegna s.p.a., accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso. Il ricorso è stato accolto nei limiti appresso indicati. Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale. La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini ( cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez.II, sentenza n. 1187/2011;

- la Commissione ha anche accolto il ricorso di una società SRL che, avendo presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso in ordine ai documenti concernenti la situazione di impiego lavorativo di un soggetto, nei cui confronti la società ricorrente vanta un diritto di credito già azionato con procedimento monitorio dinanzi all'autorità competente, impugnava il diniego dell'amministrazione resistente, notificando il ricorso al controinteressato. Il ricorso è fondato e va accolto. In primo la Commissione osserva la sussistenza di interesse qualificato all'ostensione, atteso che la domanda di accesso appare preordinata alla tutela di situazione giuridicamente rilevante e collegata alla documentazione richiesta. Il generico riferimento alla tutela della riservatezza nel caso di specie, operato da parte resistente, non può essere condiviso quale elemento ostativo all'accoglimento della istanza di accesso prima e del ricorso, poi. Ciò in quanto i dati richiesti all'amministrazione resistente, in assenza di specificazioni in tal senso, non sembrano ricadere in quelli c.d. sensibili, per i quali il legislatore contempla cautele più stringenti in tema di bilanciamento accesso/riservatezza. Alla luce di ciò la Commissione ritiene che l'accesso alla documentazione richiesta (posizione lavorativa del controinteressato) debba essere consentito;

- La commissione ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico che ha chiesto all'amministrazione da cui dipende di accedere a copia dell'Atto di indirizzo aprile-dicembre 2005 sulla contrattazione collettiva di lavoro. Parte resistente ha fatto presente che quello richiesto è un atto di parte datoriale a valenza programmatica trasmesso all'ARAN ai fini dell'individuazione degli obiettivi da perseguire nell'attività negoziale prodromica alla stipula del contratto collettivo di lavoro, e per il quale non è prevista alcuna partecipazione sindacale, che si esplica invece in sede di tavolo negoziale: la conoscenza di tale atto sarebbe quindi compromissiva della capacità negoziale dell'Amministrazione. Pertanto, tenuto conto del dettato dell'art. 24 c. 1 lett. c) e c. 6 lett. e) della legge 241/90, l'amministrazione resistente ritiene accessibile il documento chiesto solo successivamente alla sottoscrizione del CCNL, allo stato attuale non ancora avvenuta. La Commissione osserva che il disposto dell'art. 24 c. 1 lett. c) l. 241/90 esclude dall'accesso i documenti diretti all'emanazione di atti di programmazione, e il c. 6 lett. e) dello stesso articolo di legge prevede la possibilità di sottrarre all'accesso l'attività in corso di contrattazione collettiva di lavoro e gli atti interni connessi a tale mandato. La Commissione ritiene pertanto legittimo il differimento operato dall'amministrazione resistente e respinge il ricorso;

- In tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che avendo chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento di revisione della patente di guida (categoria B) risultante essere nell' archivio ostativo patenti a causa della dichiarazione del ricorrente di fare uso di sostanze stupefacenti, ha impugnato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente. Il ricorso è fondato. Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge sul procedimento, ad accedere ai documenti del procedimento di revisione della propria patente di guida;

- Infine ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che avendo chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere agli atti di due procedimenti conteziosi avviati dallo stesso richiedente presso non ha avuto risposta all'istanza d'accesso nei trenta giorni successivi. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, la Commissione non nutre dubbi, essendo i documenti oggetto dell'istanza relativi a due procedimenti concernenti la posizione giuridica dello stesso richiedente. Non ravvisandosi, pertanto, alcun motivo per negare l'accesso alla documentazione richiesta.

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Data: 2012-03-29 05:00:53

"FAQ" - Frequently Asked Question

"FAQ" - Frequently Asked Question (dal sito)
http://www.commissioneaccesso.it/home.aspx

1. Cos'è il "diritto di accesso"?

Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

2. Chi può esercitare il diritto di accesso?

Sono titolari di tale diritto tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.

3. Verso chi può esercitarsi il diritto di accesso?

Il diritto di accesso è esercitabile  nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Si esercita  nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Per quanto riguarda le Autorità di garanzia e vigilanza, esso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

4. Cosa si intende per "documento amministrativo"?

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

5. Sono accessibili tutti i documenti amministrativi?

No, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; nei procedimenti tributari; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. Anche il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi. Non sono, comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

6. E' possibile accedere a documenti non ancora esistenti?

No, non è possibile, in quanto il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

7. E' possibile accedere alle informazioni o chiedere l'elaborazione di dati in possesso di una p.a.?

Le informazioni  in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo non sono accessibili. Inoltre, non è possibile chiedere all'amministrazione di elaborare  dati in suo possesso, in quanto essa non è tenuta a svolgere tale attività al fine di soddisfare le richieste di accesso.

8. Come si richiede l'accesso?

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

9. E' possibile presentare la richiesta di accesso tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico?

Si, è possibile.

10. Quali elementi deve contenere la richiesta di accesso?

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

11. Chi sono i controinteressati e cosa accade in caso se ne ravvisi la presenza?

I controinteressati sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

12. Come viene tutelato il controinteressato?

Qualora l'amministrazione individui controinteressati, deve darne comunicazione agli stessi tramite invio di copia della richiesta di accesso o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

13. Quanto dura il procedimento di accesso formale?

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

14. Quale può essere la risposta dell'amministrazione a seguito di una istanza di accesso?

La pubblica amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso. Essa può rispondere in modo positivo e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni che determinano la formazione del silenzio rigetto. L'amministrazione, inoltre, può differire l'accesso ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi coinvolti o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa

15. Se l'amministrazione accoglie la domanda, con quali modalità avviene l'esame dei documenti di cui si è chiesto l'accesso?

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. L'esame dei documenti è gratuito. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

16. Se nel documento oggetto dell'accesso ci sono dei richiami ad altri documenti, è possibile l'accesso anche a quest'ultimi?

Si, è possibile. Infatti l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

17. L'amministrazione come può impedire l'accesso?

L'amministrazione può impedire l'accesso rigettando la richiesta, limitandola o differendola. Inoltre, decorsi inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta, formandosi, quindi, il cosiddetto "silenzio rigetto".

18. Quali sono in tal caso i rimedi offerti al richiedente?

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero al difensore civico competente per àmbito territoriale, oppure alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

19. In quali casi è possibile presentare ricorso al Difensore Civico?

Il Difensore Civico è competente a decidere i ricorsi contro le determinazioni assunte dalle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

20. In quali casi è possibile presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è competente a decidere i ricorsi  contro le determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

21. E' necessaria l'assistenza di un difensore per la costituzione in giudizio del ricorrente?

Il legislatore ha previsto che l'istante possa costituirsi in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore, oltre che nella fase amministrativa presso la Commissione, anche nella fase giurisdizionale presso il TAR.

22. Quali sono le modalità per presentare ricorso alla Commissione?

Per chiedere alla Commissione il riesame del diniego e/o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi basta compilare il modulo presente sul sito della Commissione per l'accesso e inviarlo con raccomandata e ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Mercede, n. 9 - 00187 Roma

Il ricorso può essere presentato anche via fax al numero:

06.6779.6684

Oppure via e - mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

commissione.accesso@mailbox.governo.it

23. Cosa accade qualora si ravvisi la presenza di controinteressati?

Nel caso in cui il ricorrente individui eventuali soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, deve notificare loro copia del ricorso.

24. Come può tutelarsi il controinteressato?

Una volta ricevuta copia del ricorso, questo potrà presentare le sue controdeduzioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione.

25. Entro quanto decide la Commissione per l'accesso?

La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

26. Cosa accade se il ricorso coinvolge il trattamento pubblico di dati personali?

In tal caso è previsto il coordinamento tra la Commissione e il Garante per la protezione dei dati personali mediante la richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. Egli si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.

27. Cosa accade se la Commissione accoglie l'istanza?

Se la Commissione ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente.

28. La Commissione, in tal caso, può obbligare l'amministrazione a consentire l'accesso?

La Commissione non ha poteri ordinatori nei confronti delle amministrazioni, quindi non può obbligare le amministrazioni a consentire l'accesso. L'amministrazione, però, nel caso voglia discostarsi dalla decisione della Commissione, deve emanare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultima, un provvedimento confermativo motivato del diniego. In assenza di detto provvedimento l'accesso è consentito.

29. E se la Commissione rigetta il ricorso?

Il ricorrente, contro questa ulteriore risposta negativa , entro trenta giorni può ricorrere al TAR, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Il giudice amministrativo  è l'unico che, sussistendone i presupposti, può ordinare l'esibizione della documentazione richiesta. La decisione è a sua volta appellabile al Consiglio di Stato entro trenta giorni, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

30. Il ricorso alla Commissione sospende i termini per adire il TAR?

Si, nel caso in cui l'interessato si rivolga alla Commissione i termini sono sospesi e ripartono nel momento in cui questa risponde al ricorrente. Quindi quest'ultimo, qualora abbia ricevuto una ulteriore risposta negativa,  avrà altri trenta giorni di tempo per ricorrere al TAR, e questo, altri trenta giorni per decidere.

31. E' possibile presentare ricorso alla Commissione e al TAR?

La presentazione di un ricorso amministrativo alla Commissione esclude la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale al TAR; il ricorso amministrativo costituisce una fase alternativa oppure successiva al ricorso alla Commissione.

32. Dopo aver presentato ricorso al TAR è possibile adire la Commissione?

No, se un cittadino presenta ricorso al TAR non può successivamente presentare ricorso alla Commissione.

33. Permane la possibilità di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore nei giudizi in materia di accesso anche dopo l'abrogazione del comma 5-bis della legge n. 241 del 1990 ?

Si, e' ancora possibile stare in giudizio senza avvocato nei ricorsi in materia d'accesso. In particolare, si osserva che, a decorrere dal 16 settembre 2010, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104., recante il riordino del processo amministrativo, è stato espressamente abrogato (più precisamente dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) il comma 5-bis dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, che prevedeva:"nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente." Tuttavia, si segnala che resta comunque in vigore la facoltà, nei giudizi in materia d'accesso, di potersi rivolgere direttamente al TAR, senza la necessità di essere patrocinati da un avvocato, in quanto ciò è previsto dall'articolo 23 del citato d. lgs n. 104 del 2010 che dispone: "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri."

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