Data: 2017-12-14 10:55:52

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI DISPONIBILITA' IMMOBILI

Pervengono Dichiarazioni autocertificative con l'indicazione, al punto 3.3. della DUA, di un titolo di disponibilità dei locali o dei terreni volutamente non registrato all'agenzia delle entrate, adducendo quale motivazione, che i contratti di locazione sotto i 30 gg. dell'anno solare, così come i contratti di comodato, oppure i contratti verbali, ai sensi del DPR 131/1986 non debbano essere sottoposti a registrazione. A mio avviso si tratta di tipologia di atti che possono non essere registrati, ma nel momento in cui vengono acquisiti agli atti del SUAP tramite una DUA, si concretizza il "caso d'uso" cui all'art. 6 del DPR 131/1986, tale da rendere necessaria la registrazione.
Allo stesso modo, a mio avviso, nel caso in cui nella DUA si autocertifica la disponibilità dell'immobile senza citare un atto registrato, si materializza la fattispecie cui all'art. 22 dello stesso decreto (enunciazione di atti non registrati), concretizzando l'obbligo di registrazione.
Vorrei un opinione in merito. Saluti

riferimento id:42879

Data: 2017-12-14 11:19:29

Re:REGISTRAZIONE CONTRATTI DI DISPONIBILITA' IMMOBILI


Pervengono Dichiarazioni autocertificative con l'indicazione, al punto 3.3. della DUA, di un titolo di disponibilità dei locali o dei terreni volutamente non registrato all'agenzia delle entrate, adducendo quale motivazione, che i contratti di locazione sotto i 30 gg. dell'anno solare, così come i contratti di comodato, oppure i contratti verbali, ai sensi del DPR 131/1986 non debbano essere sottoposti a registrazione. A mio avviso si tratta di tipologia di atti che possono non essere registrati, ma nel momento in cui vengono acquisiti agli atti del SUAP tramite una DUA, si concretizza il "caso d'uso" cui all'art. 6 del DPR 131/1986, tale da rendere necessaria la registrazione.
Allo stesso modo, a mio avviso, nel caso in cui nella DUA si autocertifica la disponibilità dell'immobile senza citare un atto registrato, si materializza la fattispecie cui all'art. 22 dello stesso decreto (enunciazione di atti non registrati), concretizzando l'obbligo di registrazione.
Vorrei un opinione in merito. Saluti
[/quote]

Ciao, a mio avviso:
1) il SUAP non deve mai pretendere la registrazione dell'atto che rappresenta onere della parte rilevante ai soli fini fiscali e non amministrativi
2) l'atto NON deve obbligatoriamente essere depositato (quindi per definizione non si ha "caso d'uso" neanche in caso di volontario deposito)
3) nè vale il richiamo all'enunziazione

Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, [color=red][b]salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento[/b][/color].

PEr tutti questi motivi ritengo che non sia rilevante ai fini amministrativi la non registrazione dell'atto.

riferimento id:42879

Data: 2017-12-14 12:09:35

Re:REGISTRAZIONE CONTRATTI DI DISPONIBILITA' IMMOBILI

La mia "paura" in quanto suap è quella di evitare un possibile danno erariale ... ritenete dunque corretto che il Suap, pur non pretendendo l'indicazione degli estremi di registrazione dell'atto, proceda all'attivazione di un endoprocedimento di verifica all'Agenzia delle Entrate? Consideri che la modulistica della regione Sardegna indica obbligatoria la compilazione del campo relativa agli estremi di registrazione.

riferimento id:42879
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it