Data: 2017-12-14 08:35:00

modifica gestore impianto distributore carburanti

Buongiorno,
sono rimasta spiazzata da una risposta avuta dal TTR in merito alla richiesta di come procedere per far presentare il cambio del gestore di un impianto di carburanti.
trascrivo la risposta:

[i][i]Il cambio di gestione deve essere comunicato mediante una pratica di subingresso di attività (e non di variazione), compilando la modulistica on line.
Come ulteriore informazione si precisa inoltre che anche all’attività di distribuzione di carburanti si applica la norma generale dell’art. 74 della L.R. 07/02/2005 n. 28, ai sensi della quale  "il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (...) comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale".

Per l'attività di distribuzione carburanti,  l'art. 78, precisa semplicemente che -  in caso di trasferimento di titolarità dell'impianto - la comunicazione di subingresso va inviata anche all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

Questo è in linea con quanto indicato nella Tabella A del d. lgs 222/2016 alla sezione I, attività n. 88 (distributori di carburante ) che riporta quanto segue:
Trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità): comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e UTF. [/i]

A mio avviso era ONERE del titolare dell'impianto comunicare il nuovo gestore attraverso un sistema... che si poteva trovare,  e se il nuovo gestore dovere procedere con la vendita di.... avrebbe fatto avvio di attività per commercio... x giornali o quello che voleva...

Che cosa mi dite?  Comincio a credere di NON capire più niente!

Grazie

riferimento id:42872

Data: 2017-12-14 10:15:56

Re:modifica gestore impianto distributore carburanti


Buongiorno,
sono rimasta spiazzata da una risposta avuta dal TTR in merito alla richiesta di come procedere per far presentare il cambio del gestore di un impianto di carburanti.
trascrivo la risposta:

[i][i]Il cambio di gestione deve essere comunicato mediante una pratica di subingresso di attività (e non di variazione), compilando la modulistica on line.
Come ulteriore informazione si precisa inoltre che anche all’attività di distribuzione di carburanti si applica la norma generale dell’art. 74 della L.R. 07/02/2005 n. 28, ai sensi della quale  "il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (...) comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale".

Per l'attività di distribuzione carburanti,  l'art. 78, precisa semplicemente che -  in caso di trasferimento di titolarità dell'impianto - la comunicazione di subingresso va inviata anche all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

Questo è in linea con quanto indicato nella Tabella A del d. lgs 222/2016 alla sezione I, attività n. 88 (distributori di carburante ) che riporta quanto segue:
Trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità): comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e UTF. [/i]

A mio avviso era ONERE del titolare dell'impianto comunicare il nuovo gestore attraverso un sistema... che si poteva trovare,  e se il nuovo gestore dovere procedere con la vendita di.... avrebbe fatto avvio di attività per commercio... x giornali o quello che voleva...

Che cosa mi dite?  Comincio a credere di NON capire più niente!

Grazie
[/quote]

Il fatto che tu inizi a non capire lo testimonia l'aver inserito un quesito riguardante la Toscana nella sezione LOMBARDIA!!!!!!!!!!!  :) :) :) :) :) :) :)

Al netto di questo occorre premettere che in materia di carburanti da SEMPRE (Dlgs 32/1998) il legislatore ha distinto i TITOLARI dai GESTORI.
I primi sono quelli titolari dell'ex concessione (i proprietari del marchio) mentre i gestori sono quelli che operano alla pompa in base a specifico rapporto contrattuale disciplinato dalla normativa.
Anche la LR 28/2005 li distingue
Art. 50: per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Agenzia delle dogane
Art. 62: Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Spesso si nota che il legislatore fa confusione fra titolare e gestore, tanto che a volte parla di titolare dell'autorizzazione.

********************
Fatta questa distinzione vi sono vari casi.
[b]Chiamiamo A1 il titolare, A2 altro titolare, B1 il gestore, B2 altro gestore.[/b]

1) Titolare che subentra ad altro titolare (A2 fa subingresso in A1) ma il gestore rimane lo stesso. B1 non presenta niente
2) Titolare che rimane lo stesso ma cambia gestore. B2 comunica cessazione. B1 comunica avvio. A1 non fa niente
3) Titolare che rimane lo stesso e gestore cede ramo di azienda ad altro gestore (IPOTESI DI SCUOLA). B2 comunica subingresso in B1. A1 non fa niente

Ciò premesso il problema è del tutto SECONDARIO o MINIMALE in quanto il legislatore regionale prevede per il subingresso una COMUNICAZIONE (non una scia) ed anche il punto 88 del Dlgs 222 prevede una comunicazione.
QUINDI, in pratica occorre che sia presentata comunicazione di subentro (CHE NON E' SUBINGRESSO IN SENSO TECNICO) di B2 in B1. Sia la legge regionale che il dlgs 222 sono scritti male e nessuno dei due chiarisce se tale comunicazione la debba fare A1 o B2.
Noi propendiamo per B2.

**********************

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

D.LGS 222/2016 - TABELLA A
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-8-distributori-di-carburante/

riferimento id:42872
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