Buongiorno, come Comune abbiamo effettuato un controllo presso una casa di riposo, autorizzata ai sensi dell'art.65 del r.r.04/2007. Abbiamo riscontrato la presenza di un numero superiore di ospiti, rispetto al numero autorizzato e tra questi anche non autosufficienti (accertati con personale ASL). Devo procedere a sanzionare l'ente gestore della struttura ai sensi dell'art. 63 della l.r. 19/2006, ho però un dubbio: l'autorità competente (art.18 l.689/1981) a ricevere gli scritti difensivi è il Sindaco? Grazie
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Buongiorno, come Comune abbiamo effettuato un controllo presso una casa di riposo, autorizzata ai sensi dell'art.65 del r.r.04/2007. Abbiamo riscontrato la presenza di un numero superiore di ospiti, rispetto al numero autorizzato e tra questi anche non autosufficienti (accertati con personale ASL). Devo procedere a sanzionare l'ente gestore della struttura ai sensi dell'art. 63 della l.r. 19/2006, ho però un dubbio: l'autorità competente (art.18 l.689/1981) a ricevere gli scritti difensivi è il Sindaco? Grazie
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L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è il COMUNE (la dizione "Sindaco" può essere usata, anche se lo sconsigliamo, in quanto deve comunque intendersi riferita all'ENTE e non all'organo monocratico).
La competenza effettiva è del dirigente/responsabile del servizio competente.
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Puglia
L.R. 10/07/2006, n. 19
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.
Art. 63
Sanzioni.
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, viene diffidato dal Comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualora detta infrazione viene rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con la sanzione amministrativa di euro 2 mila per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
3. L'inosservanza dell'obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 53, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
4. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
5. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 46 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso d'inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3 mila.
6. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.
7. L'introito dei proventi è esclusivamente destinato a rifinanziare le politiche sociali, con l'apertura di apposito capitolo.