Buongiorno,
abbiamo una ditta che svolge l'attività estrattiva autorizzata nel 2013 per 5 anni.
La L.R. n. 78/1998 prevedeva la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.
La nuova L.R. 35/2015, che ha abrogato la precedente, all'art. 20 comma 4 non prevede il rinnovo ma solo una proroga per una sola volta e per un massimo di due anni per completare i lavori già autorizzati se non è stato possibile completarli per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione.
Al comma 2 invece stabilisce che alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori.
E' necessario pertanto che la ditta alla scadenza del titolo faccia cessare i lavori e richieda una nuova autorizzazione per proseguire l'attività? Oppure può richiedere prima una nuova autorizzazione per non dover rimanere ferma per il periodo occorrente al nuovo rilascio?
Grazie mille
Saluti
Buongiorno,
abbiamo una ditta che svolge l'attività estrattiva autorizzata nel 2013 per 5 anni.
La L.R. n. 78/1998 prevedeva la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.
La nuova L.R. 35/2015, che ha abrogato la precedente, all'art. 20 comma 4 non prevede il rinnovo ma solo una proroga per una sola volta e per un massimo di due anni per completare i lavori già autorizzati se non è stato possibile completarli per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione.
Al comma 2 invece stabilisce che alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori.
E' necessario pertanto che la ditta alla scadenza del titolo faccia cessare i lavori e richieda una nuova autorizzazione per proseguire l'attività? Oppure può richiedere prima una nuova autorizzazione per non dover rimanere ferma per il periodo occorrente al nuovo rilascio?
Grazie mille
Saluti
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ENTRAMBE LE SOLUZIONI sono valide nel senso che:
1) La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.
Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 e dell'articolo 3 della 1.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente
Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima di due anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.
La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
2) il divieto di rinnovo e la previsione della proroga biennale NON ESCLUDE la possibilità di richiedere una autonoma e distinta autorizzazione
QUINDI:
a) l'interessato potrebbe richiedere la proroga di 2 anni
b) in ogni caso può chiedere NUOVA AUTORIZZAZIONE anche nelle more della vigenza dell'attuale
c) resta fermo però il principio della PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA per il rilascio delle nuove concessioni
QUINDI di fatto l'interessato potrà essere autorizzato solo entro il limite dei 7 anni dall'ottobre 2016
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-25;35&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0