Buongiorno,
scusate la domanda che può sembrare banale ma mi è venuto un grosso dubbio.
L'art. 71 c. 3 del d.lgs. 59/2010 prevede che il divieto di esercizio di un'attività commerciale, qualora la pena si sia estinta in altro modo, decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il termine "salvo" io l'avevo sempre interpretato che se nel mentre dei 5 anni è intervenuta la riabilitazione, il divieto decade. Però mi è venuto il dubbio che quel salvo vada interpretato come "purché" ci sia la riabilitazione.
Leggendo l'istituto della riabilitazione (il cui termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo) penso che la prima interpretazione sia corretta però chiedo conferma.
Buongiorno,
scusate la domanda che può sembrare banale ma mi è venuto un grosso dubbio.
L'art. 71 c. 3 del d.lgs. 59/2010 prevede che il divieto di esercizio di un'attività commerciale, qualora la pena si sia estinta in altro modo, decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il termine "salvo" io l'avevo sempre interpretato che se nel mentre dei 5 anni è intervenuta la riabilitazione, il divieto decade. Però mi è venuto il dubbio che quel salvo vada interpretato come "purché" ci sia la riabilitazione.
Leggendo l'istituto della riabilitazione (il cui termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo) penso che la prima interpretazione sia corretta però chiedo conferma.
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CONFERMIAMO la correttezza della prima interpretazione. La norma in pratica dice:
1) dopo 5 anni tutti sono riabilitati "amministrativamente"
2) se prima dei 5 anni interviene riabilitazione penale ... meglio ...