[color=red][b]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO - dal 6 dicembre nuove norme[/b][/color]
[img width=300 height=200]http://www.studentville.it/wp-content/uploads/2017/10/stipendio-notaio.jpg[/img]
[i]Dal 6 dicembre gli atti di cessione d'azienda, la costituzione dell'impresa familiare e le operazioni straordinarie d'impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio. Da questa data, per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l'intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti. Gli atti per i quali è possibile, in alternativa all'intervento notarile, la sola firma digitale dell'intermediario, sono quelli riportati nel Titolo V - capo X del codice civile (Della trasformazione, della fusione e della scissione). In particolare, si tratta degli atti relativi a:[/i]
- trasformazione di società di persone (art. 2500-ter) e di società di capitali (art. 2500-sexies);
- trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-spties) e in società di capitali (art. 2500-octies);
- progetto (art. 2501-ter), deliberazione (artt. 2502-2502-bis) e atto di fusione (art. 2504);
- progetto (art. 2506-bis), deliberazione (art. 2506-quater, comma 2) e atto di scissione (art. 2506-quater).
A questi vanno aggiunti:
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (art. 2556 c.c.);
- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.).
La sottoscrizione, in linea con quanto previsto per le cessione di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi:
- al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- al versamento delle imposte dovute.
[b]Una volta sottoscritto l'atto, questi dovrà essere trasmesso a cura di un soggetto che risulti iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società[/b]
(Fonte: Italia Oggi del 12/12/2017)
APPROFONDIMENTI:
https://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201712112022387390&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=Atti%20societari%20senza%20visto%20notarile
http://iusletter.com/atti-societari-senza-visto-notarile/
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[b]D.L. 16/10/2017, n. 148
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.
Art. 11-bis. Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa (44)
In vigore dal 6 dicembre 2017
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».
Buongiorno, mi è giunta notizia che, in sede di conversione del decreto legge, la norma è stata modificata facendo ritornare, in definitiva, la competenza di questi atti al notaio. E' corretto questo?
Grazie.
Buongiorno, mi è giunta notizia che, in sede di conversione del decreto legge, la norma è stata modificata facendo ritornare, in definitiva, la competenza di questi atti al notaio. E' corretto questo?
Grazie.
[/quote]
Il testo finale è questo:
D.L. 16/10/2017, n. 148
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.
Art. 11-bis. Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa (51)
In vigore dal 6 dicembre 2017
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
[color=red][b]«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».
[/b][/color](51) Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.
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Rimangono aperte alcune questioni come ho indicato qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43552.msg84503;topicseen#msg84503