Ciao,
ad oggi ci sono novità in merito alla situazione circa i requisiti necessari all'attività di panificazione o è sempre quella della Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 senza cambiamenti? Ho il caso di una persona che circa due anni fa ha presentato la scia di inizio attività di panificazione ma non è mai riuscita a fare il corso professionalizzante nè a trovare un responsabile esterno. Solo oggi è riuscita ad inserirsi in un corso (non ce ne sono stati a detta sua) ma mi pongo il problema degli oltre 6 mesi passati dalla presentazione della SCIA. Come si procede in questo caso? Il soggetto rischia la sanzione? E' possibile ( ::) ) e/o sensato annullare la SCIA e presentarne una nuova? Magari può fare dichiarazione che l'attività non ha avuto effettivamente inizio subito dopo la SCIA....
Grazie
Relativamente alla imprese che hanno avviato l'attività in vigenza di legge regionale, la legge prevede che responsabile dell’attività produttiva indicato nella SCIA è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi. Questo se il soggetto non è già in possesso del requisito ai sensi dell'art. 3, comma 3.
Siccome i corsi sono (in teoria) sono possibili dal 20/11/2013, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT del DD 4760/2013, i sei mesi si considerano comunque decorrenti da tale data, questo, naturalmente, solo per i panifici avviati prima del 20/11/2013. Oggi, quindi, non ci sono più appigli e può essere applicata la sanzione dell'art. 5, comma 3 della legge regionale.
Eviterei di fare dichiarazione che poi, ad un controllo, risultassero non veritiere. Sulla scelta di sanzionare o meno non posso dire niente, se però il soggetto è già iscritto eviterei