Data: 2017-12-12 22:11:08

Responsabile panificazione

Ciao,
ad oggi ci sono novità in merito alla situazione circa i requisiti necessari all'attività di panificazione o è sempre quella della Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 senza cambiamenti? Ho il caso di una persona che circa due anni fa ha presentato la scia di inizio attività di panificazione ma non è mai riuscita a fare il corso professionalizzante nè a trovare un responsabile esterno. Solo oggi è riuscita ad inserirsi in un corso (non ce ne sono stati a detta sua) ma mi pongo il problema degli oltre 6 mesi passati dalla presentazione della SCIA. Come si procede in questo caso? Il soggetto rischia la sanzione? E' possibile ( ::) ) e/o sensato annullare la SCIA e presentarne una nuova? Magari può fare dichiarazione che l'attività non ha avuto effettivamente inizio subito dopo la SCIA....
Grazie

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Data: 2017-12-15 11:46:10

Re:Responsabile panificazione

Relativamente alla imprese che hanno avviato l'attività in vigenza di legge regionale, la legge prevede che responsabile dell’attività produttiva indicato nella SCIA è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi. Questo se il soggetto non è già in possesso del requisito ai sensi dell'art. 3, comma 3.
Siccome i corsi sono (in teoria) sono possibili dal 20/11/2013, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT del DD 4760/2013, i sei mesi si considerano comunque decorrenti da tale data, questo, naturalmente, solo per i panifici avviati prima del 20/11/2013. Oggi, quindi, non ci sono più appigli e può essere applicata la sanzione dell'art. 5, comma 3 della legge regionale.
Eviterei di fare dichiarazione che poi, ad un controllo, risultassero non veritiere. Sulla scelta di sanzionare o meno non posso dire niente, se però il soggetto è già iscritto eviterei

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