Come si concilia la L.R. LAZIO 8/2001 con particolare riferimento all’art. 13 – distanze, con la Legge 133/2008 c. 17 art. 83 –bis che prescrive essenzialmente che al fine di garantire la tutela della concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, non può esserci alcuna limitazione alla realizzazione di nuovi impianti? Leggendo testualmente la portata della norma sembrerebbe illimitata ed a questo punto anche il piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti non ha molto senso.
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Come si concilia la L.R. LAZIO 8/2001 con particolare riferimento all’art. 13 – distanze, con la Legge 133/2008 c. 17 art. 83 –bis che prescrive essenzialmente che al fine di garantire la tutela della concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, non può esserci alcuna limitazione alla realizzazione di nuovi impianti? Leggendo testualmente la portata della norma sembrerebbe illimitata ed a questo punto anche il piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti non ha molto senso.
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Le distanze nella disciplina degli impianti di carburante (salvo quelle relative a vincoli sovraordinati per ragioni ambientali o di sicurezza) non possono essere più introdotte o mantenute a seguito della liberalizzazione.
Quindi non possono essere più inserite o applicate anche se contenute in piani comunali generali (edilizia) o speciali (commercio).