Data: 2017-12-08 22:02:34

Categoria catastale C2 uso Ufficio / Agenzia

Salve a tutti, intanto buonasera, sono nuovo del forum e quindi spero di stare scrivendo nella sezione giusta.
Con i miei colleghi possediamo un'agenzia di comunicazione e stiamo cercando un ufficio più grande dove trasferirci.
Essendo un agenzia, e quindi non un negozio uso vendita classica con vetrine, volevamo sapere se fosse fattibile in qualche modo far rientrare il nostro operato all'interno della categoria catastale C2. Premetto che all'interno vengono svolte, oltre le classiche mansioni al computer, anche attività di riprese e shooting fotografici.
Nei locali visti di recente catastati C2, i proprietari ci dicevano che venivano usati come call center.
Quindi la mia domanda sorge spontanea. Ma allora è fattibile come soluzione?
Grazie ancora anticipatamente.

riferimento id:42832

Data: 2017-12-09 06:51:10

Re:Categoria catastale C2 uso Ufficio / Agenzia


Salve a tutti, intanto buonasera, sono nuovo del forum e quindi spero di stare scrivendo nella sezione giusta.
Con i miei colleghi possediamo un'agenzia di comunicazione e stiamo cercando un ufficio più grande dove trasferirci.
Essendo un agenzia, e quindi non un negozio uso vendita classica con vetrine, volevamo sapere se fosse fattibile in qualche modo far rientrare il nostro operato all'interno della categoria catastale C2. Premetto che all'interno vengono svolte, oltre le classiche mansioni al computer, anche attività di riprese e shooting fotografici.
Nei locali visti di recente catastati C2, i proprietari ci dicevano che venivano usati come call center.
Quindi la mia domanda sorge spontanea. Ma allora è fattibile come soluzione?
Grazie ancora anticipatamente.
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BENVENUTO nel forum. Tieni conto di questo aspetto: la classificazione CATASTALE è il problema MINORE.
Ciò che devi verificare è la compatibilità urbanistico-edilizia (DESTINAZIONE D'USO) che non si misura con la classificazione catastale.
Con la pubblicazione sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 19/08/2016 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, la Sicilia ha recepito dopo 15 anni il Testo Unico Edilizia nazionale di cui al D.P.R. n. 380/2001.
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-39o/g16-39o.pdf

QUINDI trova applicazione il DPR 380/2001

[b]Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina specifica, ad esempio nella regione Lombardia con l'art. 51 della legge reg. n. 12 del 2005; si veda la Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

[color=red]a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.[/color]

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
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L'attività da te descritta è una classica attività di SERVIZI compatibile senz'altro con la destinazione "produttiva e direzionale" ma, trattandosi di agenzia al pubblico si ritiene compatibile (ma per questo chiedi conferma al tuo tecnico) anche il commerciale.

UNA VOLTA appurata la compatibilità urbanistico-edilizia ti poni il problema dell'accatastamento.
Nel tuo caso sembrano astrattamente possibili

A/10 Uffici e studi privati

C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri

A/10 se non vi è accesso di pubblico, una C negli altri casi.

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