Data: 2017-12-07 16:06:30

Quesito su legge regionale n. 9-2016 - Rimozione apparecchi da gioco

Buongiorno, il quesito è il seguente:
Nel ns. comune ha sede un esercizio di tabaccheria e generi di monopolio in possesso di autorizzazione rilasciata nel 2013 dalla Questura di Torino ai sensi dell'art. 88 del TULPS per l'esercizio di raccolta di scommesse di cui all'art. 38, comma 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. All'interno sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.
In Piemonte la legge regionale n. 9/2016 contenente disposizioni contro la ludopatia, all'art. 13  (norme transitorie) stabilisce:
- al comma 1 che gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di [u]esercizi pubblici e commerciali, [/u]di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall’articolo 5 (rimozione degli apparecchi collocati in esercizi che si trovano ad una distanza inferiore ai 300/500 metri dai luoghi sensibili) entro i diciotto mesi successivi a tale data.
- al comma 2  che i titolari delle sale da gioco e [u]delle sale scommesse [/u]esistenti alla data di entrata in vigore della legge si adeguano a quanto previsto dall’articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
La tabaccheria in questione si trova ad una distanza inferiore ai limiti di cui all'art. 5 della legge, ma l'esercente ritiene di non essere tenuto all'adeguamento entro i termini di cui al 1° comma, (termine scaduto in data 17/11/2017), bensì al termine di cui al 2° comma, in quanto ritiene di essere un esercizio di "sala scommesse".
L'ufficio commercio non è di questo avviso in quanto l'attività prevalente dell'esercizio è senz'altro quella legata ai generi di monopolio e pertanto sarebbe tenuto all'immediata rimozione degli apparecchi oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11.
Si richiede cortesemente un parere in merito, in considerazione del tema "caldo", dovuto alla circostanza che la Regione non ha fatto la retromarcia che ci si attendeva e che le associazioni di categoria e i sindacati dei distributori degli apparecchi stanno esercitando forti pressioni.
Grazie  ;)

riferimento id:42828

Data: 2017-12-07 20:02:52

Re:Quesito su legge regionale n. 9-2016 - Rimozione apparecchi da gioco

Mi sembra il classico caso di lana caprina che potrebbe finire davanti al TAR. In via generale si rileva una generale tendenza della giurisprudenza ad avallare l’azione di contrasto alla ludopatia da parte delle Regione e delle amministrazioni locali, questo anche sulla questione degli adeguamenti dei soggetti esercitanti ante vigore delle norme restrittive. La norma non è retroattiva in senso stretto ma prevede un termine ragionevole per l’adeguamento
Vedi, ad esempio il TAR Genova n. 734/2016 e il CdS n. 579/2016: S[i]embra evidente che, se, per l’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle attività economiche in essere, la norma sulle distanze minima non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore), non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale. Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela, si determinerebbe nel settore, attraverso la sorta di contingentamento o comunque la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti che ne conseguirebbero, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime[/i]

Tornando al caso specifico, il soggetto è in possesso di un 88 TULPS per “punto di gioco” (almeno così sembra) cioè di un punto giochi avente attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico.
L’art. 38 citato prevede sia i “negozi di gioco” che i “punti di gioco”. I primi sono esercizi con attività di gioco esclusiva (equiparabili alle sale scommesse) mentre i secondi, detti Corner, hanno un’attività prevalente diversa (bar, tabacchi, ecc.) benché occorra, comunque l’88 TULPS.
Il comma 2 dell’art. 13 della LR concerne le “sale giochi” e le “sale scommesse” quindi direi che il soggetto ha torto. Lui è un punto di gioco e quindi mi sembra molto più attinente il comma 1. Le sale scommesse definite dalla LR sono quelle in cui l’attività di commercializzazione giochi è svolta in via esclusiva/principale (vedi art. 2)

riferimento id:42828

Data: 2017-12-11 07:11:47

Re:Quesito su legge regionale n. 9-2016 - Rimozione apparecchi da gioco

Concordo con l'analisi del dott. Maccantelli, molto precisa e puntuale.

Tuttavia la Regione Piemonte nelle FAQ sulla ludopatia così dispone:
"Si ritiene che, come da verifiche effettuate presso la Questura di Torino, il comma 2 bis dell'articolo 13 debba applicarsi estensivamente a tutte le tipologie di sale scommesse, ivi comprese le VLT e le sale bingo, in quanto autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, che viene richiamato sia dal medesimo comma 2 bis dell'articolo 13, sia dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 9/2016. I criteri e i tempi di adeguamento alle disposizioni contenute nell’articolo 5 si applicano altresì relativamente al divieto di oscuramento delle vetrine di tutti i locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, stabilito dal terzo comma del medesimo articolo."

Pongo inoltre una riflessione: il comparto dei giochi leciti è attualmente sotto una pressione di proibizionisimo tale da aver comportato in alcune aree l'eliminazione del 90% delle slot; ciò detto è evidente che le associazioni di categoria avvalleranno e sosterranno tutte le azioni di ricorso avverso qualsiasi provvedimento.

Ciò premesso, mi pongo il problema di quanto un'amministrazione comunale possa o debba "interpretare" la legge, cioè quanto si debba leggere la volontà del legislatore e non attenersi al testo letterale della norma.

Ad esempio, la legge regionale pone tra i luoghi sensibili "ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO": leggendo la norma e dovendola "interpretare" dovremmo desumere (stante la presenza tra i luoghi sensibili anche dei luoghi di aggregazione giovanile) che il legislatore abbia voluto porre all'interno di un'area no slot i minori ove si radunano...
valutazione erronea, poichè la Regione Piemonte all'interno delle FAQ sulla ludopatia così risponde circa gli asili nido: "si ritiene che il medesimo asilo non rientri nei c.d. “luoghi sensibili” di cui all’articolo 5, in quanto non ricompreso tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Scuole dell'infanzia/materna, primarie e secondarie), ma sia una struttura educativa destinata all’istruzione prescolastica non obbligatoria. Pertanto, si ritiene che gli apparecchi per il gioco lecito possano essere collocati nei pressi dell’asilo"

Ciò detto, appare "rischiosa" una lettura estensiva della norma, che davanti ad un Giudice potrebbe risultare eccedente le norme stesse, con ristoro di cospicui danni ad esercente, gestore oltre al danno erariale per mancato gettito...

riferimento id:42828
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it