Spettacoli e servizi di polizia conto terzi - nota ANCI 23/11/2017
NOTA - DL 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96
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[color=red][b]Art 22 comma 3- bis ATTIVITA’ DI SICUREZZA E FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI[/b][/color]
Premessa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, il DL 50/2017 come
convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 ha introdotto, in particolare all’art. 22 comma 3-bis,
l’obbligo, per gli organizzatori privati o promotori dell’evento, di farsi carico integralmente delle
spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari
allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse di carattere privato. Le disposizioni in
questione sono:
- art. 112 del D.lgs. 267/2000
- art. 168 del D.lgs 267/2000
- art. 22 comma 3-bis del Dl 50/2017 convertito il legge 96/2017
Il comma 3-bis dell’art. 22 sopra richiamato ha introdotto l’obbligo, per i privati organizzatori o
promotori dell’evento, per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessarie allo
svolgimento d’iniziative ed attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del
personale della Polizia Locale. Sono escluse le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici
essenziali come definite dall’art. 2 del CCNL 19.02.2002 comparto Regioni – Autonomie Locali
personale non dirigente, le prestazioni che rientrano tra i servizi a domanda individuale di cui al
DM 31.12.1983 nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e di
quelle finalizzate a rinforzare altri comandi come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65 nonché di
quelli svolti nell’ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti e dai
provvedimenti adottati in emergenza.
[b]Discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati l’impossibilità per i Comuni di consentire lo
svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale “necessari” a garantire
lo svolgimento degli stessi eventi privati senza aver preventivamente disposto il versamento del
corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore.[/b]
Si sottolinea che, in materia di corrispettivi, fermo restando le prestazioni accessorie rese dalla
Polizia locale, ivi compresi l’utilizzo e il deterioramento dei mezzi e delle attrezzature di proprietà
dell’ente per l’espletamento del servizio come previsto nei regolamenti comunali ovvero di
disciplina del Corpo o per le iniziative di carattere privato, appare coerente con la ratio e
l’interpretazione letterale della norma che l’impiego del personale, sia sempre disposto dal
Dirigente responsabile sia in concomitanza dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso alle
prestazioni del lavoro rese fuori dall’orario di servizio. Le eventuali ore di servizio aggiuntivo, in
occasione dei medesimi eventi, non saranno considerate ai fini del calcolo degli straordinari del
personale stesso e cioè sia dal monte ore massimo consentito pro-capite sia per ciò che riguarda il
tetto massimo spendibile per straordinari da parte dell’Ente. In ogni caso, l’impiego del personale
non realizza un automatismo tra la quantificazione definita della somma dovuta dai privati e la
remunerazione dei relativi servizi prestati. [b]Le modalità di utilizzo delle risorse complessivamente
incamerate dall’Ente e frutto delle prestazioni pagate da terzi per i suddetti servizi della Polizia
Locale resi saranno oggetto, infatti, di apposita disciplina in sede di contrattazione decentrata ed
integrativa.[/b]
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Ritenendo esplicita la previsione contenuta all’art. 22 comma 3-bis del Dl 50/2017 convertito il
legge 96/2017 circa l’applicabilità della norma riferita a tutte le attività e iniziative di carattere
privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente,
disponendo espressamente che le spese del personale per tali iniziative devono essere poste
interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento, sarà oltremodo
utile, anche al fine di omogeneità di trattamento, poter avviare una serie di Accordi Quadro con le
rappresentanze dei soggetti organizzatori delle iniziative stesse ( sportive, culturali, di spettacolo,
ecc.. ) nonché con le rappresentanze dei soggetti di natura commerciale.
A cura dell’Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione civile
Roma, 23 novembre 2017
Prot.n. 273/SIPRICS/AR/mcc-17
SERVIZI A PAGAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE
Circolare Operativa 19 febbraio 2018, n. 205
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