Data: 2012-03-29 04:41:17

CIRCOLO: quando è considerato un pubblico esercizio - TAR 9/3/2012

CIRCOLO: quando è considerato un pubblico esercizio - TAR 9/3/2012

T.A.R. Campania Napoli, Sezione III, 9 marzo 2012 sent.  1231

FATTO E DIRITTO

Si ritiene che la causa possa essere decisa nel merito con sentenza succintamente motivata, essendo stata accertata la completezza ed integrità del contraddittorio e essendone stato dato avviso alle parti presenti, in quanto il ricorso è manifestamente fondato.
La ricorrente, nella fattispecie, invoca l’applicabilità del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 recante il “regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.
Tale regolamento prevede:
- “Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative” (art. 2 comma 1);
- “Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative” (art. 3 comma 1);
- “La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda” (art. 3, comma 6);
- “La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” (art. 4 comma 1);
- “L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari” (art. 4 comma 3).
Pertanto, a seconda delle ipotesi previste (circoli aderenti o meno a organizzazioni nazionali con finalità riconosciute) , per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, la legge prescrive la presentazione di una D.I.A. ex art. 19 legge n. 241/90 ovvero una richiesta di autorizzazione (sulla quale si forma il silenzio assenso ove non sia comunicato il diniego entro 45 giorni).
Entrambe (D.I.A. o autorizzazione) valgono anche come autorizzazione di polizia.
In assenza di D.I.A. o di autorizzazione, l’autorità comunale competente ordina la cessazione dell’attività.
Vero è che il legislatore, con l’art.19 della legge n.241/90, ha di recente generalizzato- fatte salve le ipotesi ivi espressamente contemplate- la semplificazione dei procedimenti volti ad ottenere titoli abilitativi, sancendo che:
“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione (4).
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente”.
Ciò nondimeno – come emerge dal dato normativo sopra riportato - l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui apertura è soggetta a un provvedimento autorizzatorio attinente a profili relativi alla pubblica sicurezza, resterebbe esclusa dalla disciplina di cui al comma 1 dell’art. 19 legge n. 241/1990.
Tale conclusione trova conferma nel recente D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, il cui art. 64, che disciplina l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la assoggetta ancora ad autorizzazione (richiedendo la S.C.I.A. solo per le ipotesi di trasferimento), in conformità con l’esclusione dettata dal citato art. 19.
Peraltro, lo stesso art. 64, al comma 2, prescrive solo la D.I.A. (oggi S.C.I.A.) per l’attività di somministrazione riservata a particolari soggetti (quelli di cui al comma 6 dell’art. 3 legge n. 287/1991) e in particolare ribadisce l’applicabilità della disciplina di cui al d.p.r. 4.4.2001 n. 235 (relativa all’attività di somministrazione svolta da circoli privati).
Orbene, dagli atti di causa risulta provato che, in data 15.09.2011, il legale rappresentante della associazione ricorrente ha presentato segnalazione di inizio attività con riferimento al circolo di cui trattasi.
Pertanto, pur ritenendo, anche in riferimento all’attività di sala giochi, che non sussistessero i presupposti di cui al comma 1, art.19, della legge n.241/90 per la formazione del titolo previa presentazione di mera S.C.I.A. , l’amministrazione aveva il dovere di pronunciarsi sulla comunicazione presentata, al fine di determinarsi in ordine alla disciplina in concreto applicabile al caso in esame, anche in relazione alla natura del circolo, con puntuale riferimento alla documentazione prodotta (in sede di presentazione della D.I.A.).
Nel quadro delineato, il ricorso appare quindi fondato con riferimento al vizio di omessa valutazione e carenza istruttoria in ordine alla denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente in uno con la documentazione allegata.
Per completezza, tuttavia, deve evidenziarsi che una recente giurisprudenza - analogamente a quanto sostenuto con riferimento all’attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla l. n. 287 del 1991 (cfr.T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 gennaio 2011 , n. 427) - anche con riferimento alle autorizzazioni di cui all’art.86 TULPS, ha sostenuto la non necessità del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza nel caso in cui si tratti di un circolo privato.
Perché un circolo privato possa essere considerato pubblico esercizio, in particolare, “occorre invece che l'accesso sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano fruire dei predetti servizi in seguito ad ammissione, che può anche avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo. In sostanza deve essersi in presenza di un pubblico esercizio che intende qualificarsi come circolo privato al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 14 febbraio 2003 , n. 228).
Orbene, tali presupposti non si ravvisano nel caso in esame, in cui non soltanto dalla motivazione del provvedimento ma neppure dagli atti di causa emergono elementi che possano indurre a ritenere che, nella sostanza, il circolo di cui trattasi sia assimilabile ad un “esercizio pubblico” (ed infatti, nel verbale di accertamento gli operanti si limitano ad evidenziare che il locale ha accesso diretto alla pubblica via).
In considerazione della fondatezza dei profili esaminati, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.
Condanna il Comune di Villa Literno e il Ministero della Difesa-Comando Stazione Carabinieri di Villa Literno, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

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