Buongiorno,
ho ricevuto una SCIA per inizio attività artigianale alimentare ( pasticceria) senza allegare un diploma o attestato di pasticcere. E' necessario che acquisisca il titolo?
Ora il dichiarante mi chiede se può produrre anche il pane.
A mio avviso deve inoltrare altra SCIA per attività panificazione indicando il responsabile dell'attività e se c'è inquinamento atmosferico.
Qualora mi venga presentato il diploma di pasticcere, e mi dichiara che ha svolto l'attività di pasticcere per più di un anno è sufficiente per poter essere il responsabile tecnico panificatore, oppure deve aver lavorato come panificatore?
Per l'attività di panificatore ci sono ulteriori incombenze?
GRAZIE
L'attività artigianale di pasticceria NON PREVEDE requisiti professionali.
L'attività di panificazione invece prevede la nomina di un responsabile dell'attività produttiva che deve inoltre seguire un corso di formazione accreditato dalla Regione Lombardia, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 4 c. 5 della L.R. 10/2013, ovvero:
- aver lavorato per almeno tre anni presso un’impresa di panificazione come operaio panettiere o con una qualifica superiore;
- aver esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione come titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo;
- essere in possesso di un diploma in materia di panificazione
- essere in possesso di un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione. Il diploma deve essere conseguito nel sistema di istruzione professionale, insieme a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni se il diploma è ottenuto prima del compimento della maggiore età
- essere in possesso un attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP). L'attestato deve essere conseguito dopo un corso di formazione professionale, insieme a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno svolta presso imprese del settore.
Tra i requisiti ammessi da regione non c'è l'esperienza in una pasticceria, ma in una panetteria.
Per il "diploma di pasticcere" devi verificare se rientra negli ultimi due casi cui sopra: diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione ovvero attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore. Diversamente non vale.
Per le emissioni:
- se giornalmente si utilizzano meno di 300 kg complessivi di farina è necessario presentare comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (articolo 272, c. 1 D.Lgs 152/2006);
- se giornalmente si utilizzano più di 300 kg complessivi di farina è necessario possedere l'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272, c. 2 D.Lgs 152/2006).
Inoltre c'è il consumo idrico giornaliero: se supera i 5 mc nel periodo di massima attività -> AUA per gli scarichi di acque reflue
Vedi la sezione I, attività 86 della Tabella A del d.lgs. 222/2016