Il gestore della rivendita di monopoli ha presentato regolare DIA per installazione giochi nel 2011, quindi precedentemente all'introduzione della LR 57/2013 per il gioco consapevole e la prevenzione alla ludopatia. A seguito dell'estensione della LR ad ulteriori fattispecie della definizione di spazi per il gioco con vincita in denaro, anche gli apparecchi installati nei vari esercizi commerciali o assimilati sono sottoposti alla distanza minima dai luoghi sensibili.
Il suddetto gestore vorrebbe trasferirsi nei locali praticamente adiacenti a quelli attuali che però sono ubicati ad una distanza nettamente inferiore ai 500 mt previsti dalla LR.
Domando:
- e' legittimo tale trasferimento in riferimento alla detenzione dei suddetti giochi? Secondo me no, dato che deve presentare nuovo "atto abilitativo" e pertanto non risulta rispettato il divieto dei 500 mt dai luoghi sensibili?
- si può fare il trasferimento per i giochi (visto che si tratta di un ex licenza di poilizia amministrativa) oppure, come succede per il subingresso, si configura una nuova SCIA?
Grazie dell'aiuto
Antonella :)
vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26167.0