Data: 2012-03-28 14:36:16

Avvio procedimento - Dichiarazione irricevibilità pratica

Due domande:
1. L'avvio del procedimento volto ad esempio alla sospensione temporanea di un'attività o ad altro può firmarlo il responsabile del procedimento individuato con apposito atto dirigenziale?
2. L'irricevibilità di una pratica (non telematica o non sottoscritta digitalmente) la deve firmare il dirigente del Suap o può firmarla anche il sopra citato responsabile del procedimento?
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riferimento id:4279

Data: 2012-03-29 04:20:09

Re:Avvio procedimento - Dichiarazione irricevibilità pratica

Due domande:
1. L'avvio del procedimento volto ad esempio alla sospensione temporanea di un'attività o ad altro può firmarlo il responsabile del procedimento individuato con apposito atto dirigenziale?
[color=red]DEVE FIRMARLO LUI se non diversamente previsto nell'atto di nomina.
La legge 241/1990 riserva al responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti anche a rilevanza esterna ivi compreso l'avvio del procedimento (se non escluso), il 10 bis e l'atto finale (se espressamente inclusi)[/color]

2. L'irricevibilità di una pratica (non telematica o non sottoscritta digitalmente) la deve firmare il dirigente del Suap o può firmarla anche il sopra citato responsabile del procedimento?
[color=red]Secondo me CHIUNQUE, anche un non responsabile del procedimento in quanto atto di natura non procedimentale. SICURAMENTE lo può fare il responsabile del procedimento.[/color]

[color=red]Ecco il riferimento normativo da cui traggo le risposte che ti ho indicato[/color]

L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)

6. Compiti del responsabile del procedimento (26).

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le [color=red]condizioni di ammissibilità[/color], i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, [color=red]disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari[/color], e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) [color=red]adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale[/color], ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (27).

(26)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(27)  Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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