Per le attività normate dal Tulps come le sale da gioco per le quali non è previsto il subingresso in quanto licenze tulps, ma che nella prassi ordinaria vengono vendute ed affittate come le altre attività commerciali, come si interpreta l'art. 16 della L.R.18/10/2013 N. 57 relativo alle disposizioni finali? e cioè i divieti di cui all'art. 4 (le distanze dai punti sensibili) non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esecizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.
Il titolo abilitativo è la scia di subingresso per esempio in un bar?
Un bar che si trova vicino ad una chiesa che detiene slot può continuare a detenerli a seguito di una scia di subingresso? o la scia non ha scadenza?
Solitamente anche quando c'è un subingresso in una sala giochi viene comunicata la cessazione da parte del cedente e l'avvio da parte di chi acquista; quindi con l'avvio dell'attività si applicano le distanze previste dalla normativa regionale o è una attività esistente?
Vale anche per le attività di cui all'art. 88 tulps? le competenze sono della questura e quando si passa da un art. 86 ad un art. 88 tulps valgono le distanze dai luoghi sensibili previsti dalla legge regionale?
grazie mille
Per le attività normate dal Tulps come le sale da gioco per le quali non è previsto il subingresso in quanto licenze tulps, ma che nella prassi ordinaria vengono vendute ed affittate come le altre attività commerciali, come si interpreta l'art. 16 della L.R.18/10/2013 N. 57 relativo alle disposizioni finali? e cioè i divieti di cui all'art. 4 (le distanze dai punti sensibili) non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esecizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.
Il titolo abilitativo è la scia di subingresso per esempio in un bar?
Un bar che si trova vicino ad una chiesa che detiene slot può continuare a detenerli a seguito di una scia di subingresso? o la scia non ha scadenza?
Solitamente anche quando c'è un subingresso in una sala giochi viene comunicata la cessazione da parte del cedente e l'avvio da parte di chi acquista; quindi con l'avvio dell'attività si applicano le distanze previste dalla normativa regionale o è una attività esistente?
Vale anche per le attività di cui all'art. 88 tulps? le competenze sono della questura e quando si passa da un art. 86 ad un art. 88 tulps valgono le distanze dai luoghi sensibili previsti dalla legge regionale?
grazie mille
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Tranne che in materia di commercio e poche altre il legislatore spesso DIMENTICA di regolamentare il subingresso.
Questo non significa che non esista, ma che non trova una disciplina diversa da quela ricavabile dai principi generali e dal codice civile per cui:
1) si applica il 2556 c.c. (acquisto/affitto con atto notarile)
2) subentrante entra nello stato di fatto e di diritto del dante causa
3) SCIA con efficacia immediata
4) mortis causa entro 1 anno
Alcuni Comuni hanno disciplinato espressamente tale procedura proprio per evitare problemi, anche per le sale giochi.
Vedi Firenze:
https://www.comune.fi.it/materiali/regolamenti/Regolamento_Sale_Gioco.pdf
Ma anche senza regolamento è EVIDENTE che il subentrante non soggiace alle nuove distanze o alle nuove limitazioni.
Nel tempo il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema (anche se non chiaramente come vorremmo) con
Cons. Stato Sez. VI, 23-05-2011, n. 3035
Cons. Stato Sez. V, 28-05-2004, n. 3467
Cons. Stato Sez. V, 19-02-1996, n. 219
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39349.0
I titoli abilitativi non sono soggetti a scadenza.