Buongiorno,
vorrei un vostro parere in merito alla necessità di avere i requisiti professionale di cui all'art. 71 comma 6 D.Lgs 26/03/2010 n. 59.
Il Consiglio regionale con D.c.r. 23 giugno 2015 - n. X/730 Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica all'art. 2 comma 4 recita: "4. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59".
Mi sembra di capire che per le bevande (pre-confezionate e pre-imbottigliate) e per i pastigliaggi non servono i requisiti mentre per gli alimenti resta l'obbligo. Corretto?
La vendita di patatine confezionate pertanto è soggetta al possesso dei requisiti?
Grazie
Tutto sta nel definire se gli snack rientrano tra i pastigliaggi...
Non mi risulta che Regione abbia definito quanto sopra, a differenza ad esempio della Toscana che nella l.r.28/2005 all'art. 15 aveva disposto che "[i]Si intendono per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, [b]patatine, snack e simili[/b][/i]".
A complicare il tutto c'è poi l'art. 2 c 3 che sembrerebbe distinguere tra i pastigliaggi e i prodotti alimentari confezionati non deperibili:
[i]I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse
pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli
editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, [b]prodotti alimentari confezionati non deperibili [/b]che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purchè l’attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.[/i]
Buongiorno,
vorrei un vostro parere in merito alla necessità di avere i requisiti professionale di cui all'art. 71 comma 6 D.Lgs 26/03/2010 n. 59.
Il Consiglio regionale con D.c.r. 23 giugno 2015 - n. X/730 Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica all'art. 2 comma 4 recita: "4. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59".
Mi sembra di capire che per le bevande (pre-confezionate e pre-imbottigliate) e per i pastigliaggi non servono i requisiti mentre per gli alimenti resta l'obbligo. Corretto?
La vendita di patatine confezionate pertanto è soggetta al possesso dei requisiti?
Grazie
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Premesso che sono in un Paese culturalmente arretrato come l'Italia ci stiamo ancora domandando se serve un requisito "fasullo" quale quello professionale per vendere prodotti confezionati come gli snack e le patatine!!!!!!!!!!!
Però fai bene a porre il quesito e noi tentiamo di fare i "seri" e di rispondere:
PASTIGLIAGGI: il MISE ne ne è occupato ma non ha fornito elementi specifici:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/205493commsedefissa.pdf
In alcuni manuali si legge:
[b]Rientrano in tale definizione, in tale categoria, confetti, caramelli, cioccolate, gomme, biscotti preconfezionati, bibite in lattina e tetrapak che non superino in quantità i 500ml.[/b]
http://www.manualehaccp.it/manuale-haccp/tabaccai.htm
SUGGERIMENTO:
1) se tizio ha un prestanome per indicare i requisiti SUGGERISCILO!!!!!!!!!
2) se non trova parenti, amici o conoscenti .... allora valuti che sotto i 500 dovrebbe essere esente ... ma se poi l'organo accertatore non concorda ... le sanzioni sono con vari ZERI!