Data: 2017-12-01 16:03:01

Regolamento pubblico spettacolo e deroga

Egregio dottore, nel mio comune c'è un regolamento che prevede un numero limitato di eventi musicali per i pubblici esercizi che non hanno licenza pubblico spettacolo. In particolare possono svolgere 24 eventi durante l'anno (per un massimo di 3 eventi al mese). Al di là della legittimità o meno del regolamento (che c'è e che cmq devo far rispettare) ora l'amministrazione per il mese di dicembre vorrebbe concedere la possibilità a quei p.e. che hanno già fatto i 24 eventi di farne altri 3. Secondo lei si può fare ordinanza sindacale oppure occorre modificare il regolamento in consiglio?

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Data: 2017-12-01 16:31:59

Re:Regolamento pubblico spettacolo e deroga


Egregio dottore, nel mio comune c'è un regolamento che prevede un numero limitato di eventi musicali per i pubblici esercizi che non hanno licenza pubblico spettacolo. In particolare possono svolgere 24 eventi durante l'anno (per un massimo di 3 eventi al mese). Al di là della legittimità o meno del regolamento (che c'è e che cmq devo far rispettare) ora l'amministrazione per il mese di dicembre vorrebbe concedere la possibilità a quei p.e. che hanno già fatto i 24 eventi di farne altri 3. Secondo lei si può fare ordinanza sindacale oppure occorre modificare il regolamento in consiglio?
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NO, come hai detto bene il regolamento c'è ed è in vigore ... quindi le soluzioni sono:
1) si torna in Consiglio per modificarlo
2) gli esercenti fanno gli eventi al prezzo di 50 euro (doppio del minimo per la sanzione ... ma forse anche minimo di 25 se vuoi!)
3) Sindaco fa ordinanza (illegittima) che non ti consente di sanzionare gli operatori ma in base alla 689/1981 dovresti sanzionare il SINDACO [b]"Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine".[/b]

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Data: 2017-12-02 09:22:32

Re:Regolamento pubblico spettacolo e deroga

Egregio Dottore, la ringrazio.
Il problema è che la sanzione prevista è da min. 258 a € 1.000 quindi la strada da lei consigliata non credo sia percorribile visto che la sanzione sarebbe poi di oltre 500 €. Altrimenti (in caso di emissione ordinanza) dovrei fare la sanzione di € 500 al Sindaco?
Per la modifica del regolamento, invece, occorre coinvolgere le categorie (esercenti, sindacati etc) oppure gli si può fare semplicemente una comunicazione successiva? Grazie

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Data: 2017-12-03 08:09:13

Re:Regolamento pubblico spettacolo e deroga

Egregio Dottore, la ringrazio.
Il problema è che la sanzione prevista è da min. 258 a € 1.000 quindi la strada da lei consigliata non credo sia percorribile visto che la sanzione sarebbe poi di oltre 500 €. Altrimenti (in caso di emissione ordinanza) dovrei fare la sanzione di € 500 al Sindaco?
[color=red]Sì ... infatti è una strada difficile da percorrere![/color]
Per la modifica del regolamento, invece, occorre coinvolgere le categorie (esercenti, sindacati etc) oppure gli si può fare semplicemente una comunicazione successiva? Grazie
[color=red]Nessuna norma IMPONE la concertazione preventiva anche se è prassi diffusa. Tuittavia per modifiche regolamentari ADEGUATIVE puoi senz'altro procedere senza concertazione[/color]

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Data: 2017-12-04 20:59:31

Re:Regolamento pubblico spettacolo e deroga

Grazie dottore. Un dubbio. L'art. 68 prevede scia entro ore 24. Ma se un pubblico esercizio fa solo ad esempio 5-6 eventi l'anno alla scia (entro 200  persone) deve allegare anche perizia fonometrica e requisiti art. 80 tulps oppure è sufficiente solo la perizia fonometrica? O addirittura solo la scia senza allegati? Grazie

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Data: 2017-12-05 08:12:45

Re:Regolamento pubblico spettacolo e deroga


Grazie dottore. Un dubbio. L'art. 68 prevede scia entro ore 24. Ma se un pubblico esercizio fa solo ad esempio 5-6 eventi l'anno alla scia (entro 200  persone) deve allegare anche perizia fonometrica e requisiti art. 80 tulps oppure è sufficiente solo la perizia fonometrica? O addirittura solo la scia senza allegati? Grazie
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La VIAC (valutazione impatto acustico) a firma di tecnico serve solo per le DEROGHE ai limiti.
Se l'interessato è sicuro di non superarli autocertifica ai sensi del dpr 227/2011 (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0227.htm)

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