Buongiorno. Premesso che la L.R. 30 agosto 2016 n. 30 definisce la figura di hobbista, però recita testualmente: "Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera h, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" vorrei chiedervi come dover procedere nella seguente situazione:
una associazione ha avuto l'autorizzazione dall'Amministrazione per lo svolgimento di una manifestazione in occasione delle festività natalizie. In tale manifestazione la stessa Associazione vorrebbe svolgere tra le altre cose anche un mercatino i cui operatori vendono prodotti creati a mano e di modico valore.
In questo caso:
a) ai sensi della predetta L.R. esiste solo ed esclusivamente la figura di hobbista oppure esiste anche la figura della persona cosiddetta "creativa"?
b) nella seconda ipotesi qual'è la differenza tra l'hobbista e il creativo?
Vi ringrazio anticipatamente
Quello che sottolinei è frutto di un errore interpretavo di fondo molto diffuso, che si porta avanti da molto tempo.
La regione Abruzzo ha preso spunto dalla norma dell’Emilia Romagna. La normativa Emiliana è riassunta qua:
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/sites/default/files/allegati/procedimenti/2014/03/07/5913_5c2d391c8d8a612d529c312cf900b133.pdf
Forse nella scheda emiliana la cosa è più chiara (limitatamente alla ratio di fondo).
Tornando alla legge abruzzese si legge:
[i]Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro.[/i]
Come per l’Emilia, l’accento non è posto sul fatto che il soggetto realizzi con le proprie mani il prodotto messo in vendita ma, piuttosto, sul fatto che sia un operatore saltuario non professionale, che tratta prodotti di modico valore. Nota la particolarità: [i]vendono, propongono, espongono[/i] (l’E.R. aggiunge anche “barattano”). La finalità, in sintesi, è quella di scambiare e proporre, anche con il relativo prezzo, oggettistica di modico valore senza assumere i caratteri della professionalità e quindi dell’impresa. L’oggettistica può essere anche materiale usato e beni non realizzati dallo stesso soggetto.
A ragione non rientrano fra gli hobbisti i soggetti indicati dal d.lgs. n. 114/98, all’art. 4, comma 2, lett. h):
[i]chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; [/i]
Tendenzialmente i soggetti delle "vere opere dell'ingegno" sono gli artisti o i letterati o i fotografi o i produttori in genere di beni e servizi sottoposti al riconoscimento del diritto d’autore. Questi soggetti, in genere, sono tutto fuorché hobbisti. Fra loro vi posso rientrate cantanti, fotografi, pittori. Tutti proprietari di immense fortune e dotati di partita iva.
Ai sensi del d.lgs. n. 114/98, a questi soggetti non si applica la normativa sul commercio al dettaglio (Botero apre una bottega per vendere quadri al dettaglio: Botero ha la partita iva, guadagna milioni di euro ma quelle bottega non deve abilitarsi come esercizio di vicinato).
La normativa regionale, quindi, a scanso di equivoci, elimina questi soggetti dalla categoria degli hobbisti.
Vendere piccoli realizzazioni manuali non fa sì che queste siano opere dell’ingegno, restano piccoli lavoretti artigianali, altrimenti, a maggior ragione, ogni artigiano sarebbe un soggetto “operatore dell’ingegno”. Invece a lui si applica il 114/98 se va a vendere i prodotti in locai lontani da quelli di produzione (A Botero no e all'artigiano sì).
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28361.0
Scorri finché non vedi il mio post. Faccio riferimento al codice civile
Hobbisti, occasionalità e controlli - commento a parere Agenzia Entrate - 6/2
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