Cari Amici,
Vorrei informari se attualmente è obbligatorio di utilizzare solo la rimessa situata nel comune che ha rilasciato la autorizzazione?
Alemeno io non hon letto da nessuna parte che non si puó avere piú di una rimessa anche fuori dal territorio del comune
Aspetto le Vostre risposte.
Cari Amici,
Vorrei informari se attualmente è obbligatorio di utilizzare solo la rimessa situata nel comune che ha rilasciato la autorizzazione?
Alemeno io non hon letto da nessuna parte che non si puó avere piú di una rimessa anche fuori dal territorio del comune
Aspetto le Vostre risposte.
[/quote]
Immaginiamo che il quesito riguardi il NOLEGGIO CON CONDUCENTE (perchè per quello SENZA conducente la risposta è semplice ed è SI' ... si possono avere più rimesse o addirittura nessuna come indicato qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=41871.msg80805#msg80805).
Per l'NCC la situazione è più complessa e l'abbiamo affrontata in vari post:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39249.msg75239#msg75239
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42588.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38122.0
Allora se ho capito giusto basta la disponibilità di una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato la autorizzazione, o sbaglio?
riferimento id:42712Al di là delle difficoltà interpretative legate alla normativa nazionale, quello che poi è importante è il regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di NCC.
Anche se forse non legittimi, fin quando non sono impugnati, i regolamento comunali sono cogenti per l'esercizio dell'attività.
In quasi tutti i regolamenti vige l'obbligo della rimessa situata nel comune. Parte della giurisprudenza avalla questo obbligo.
Grazie mille per la risposta. Allora non è obbligatorio rientrare nella rimessa nel comune della autorizzazione basta la disponibilità oppure sbaglio?
riferimento id:42712
Grazie mille per la risposta. Allora non è obbligatorio rientrare nella rimessa nel comune della autorizzazione basta la disponibilità oppure sbaglio?
[/quote]
La legge 21/1992 dispone:
[b]4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.[/b]
Questa sentenza spiega bene la problematica:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26226.0
[b]Cons. Stato Sez. V, 08-11-2017, n. 5150[/b]
In materia di noleggio con conducente (NCC) la rimessa deve essere disponibile ed utilizzata, in quanto solo con lo stazionamento nella rimessa dichiarata risulta garantito che il servizio NCC cominci e termini nell’ambito del territorio che rilascia l’autorizzazione, pur potendosi poi svolgere senza limiti spaziali ( L. n. 21/1992 ) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 9518/2016).
[b]Cons. Stato Sez. V, 23-06-2016, n. 2806[/b]
L'obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale (art. 3 L. n. 21/1992) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II ter, n. 5165/2015).
[b]T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 11-11-2015, n. 1546[/b]
Deve essere considerata come riparatoria o ripristinatoria l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione a svolgere il servizio di NCC per un determinato periodo di tempo, in quanto il servizio di NCC è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo. Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali. La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; infatti, il soggetto autorizzato deve mantenere nel territorio comunale, per tutta la durata dell'autorizzazione, una rimessa auto, "reale" ed effettivamente operativa. Inoltre, il servizio di noleggio con conducente avendo natura oggettiva di servizio pubblico (art. 1 della L. n. 21/1992) come tale è sottoposto, data la sua importanza, ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte dell'amministrazione con riferimento alla correttezza ed efficacia del servizio ed alle tariffe applicate.