Ho già visto il vostro post che richiama l'art. 66 del D. Lgs. 59/2010 riguardante la vendita in spacci interni. L'unico aspetto che volevo chiarire è se l'Ente di affiliazione deve in qualche modo autorizzare (come per la somministrazione) o indicare lo svolgimento di attività di vendita.
Mi confermate che per la vendita di cose usate non è più applicabile l'art. 126 tulps?
Ho già visto il vostro post che richiama l'art. 66 del D. Lgs. 59/2010 riguardante la vendita in spacci interni. L'unico aspetto che volevo chiarire è se l'Ente di affiliazione deve in qualche modo autorizzare (come per la somministrazione) o indicare lo svolgimento di attività di vendita.
[color=red]Non esiste alcun obbligo di aderire a un qualche ente di affiliazione (non esiste nemmeno nei circoli).
L'ente/associazione può operare anche se non affiliato a nessuno o, se affiliato, non serve avere comunque l'OK dell'ente di affiliazione.
Sono rapporti fra le parti irrilevanti ai fini amministrativi[/color]
Mi confermate che per la vendita di cose usate non è più applicabile l'art. 126 tulps?
[color=red]CONFERMATA l'abrogazione[/color]
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Art. 66. (Spacci interni)
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Art. 16 Spacci interni
1. (abrogato dall'articolo 66, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010)
2. (abrogato dall'articolo 66, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010)
3. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio e il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali.
(comma così modificato dall'articolo 66, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2010)[/b]