Data: 2017-11-28 08:22:18

LEGGE EUROPEA 2017 - LEGGE 20 novembre 2017, n. 167


[b]LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
Disposizioni  per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2017. (17G00180)
(GU n.277 del 27-11-2017)
  Vigente al: 12-12-2017  [/b]
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle
persone e dei servizi


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

  la seguente legge:
                              Art. 1


          Disposizioni in materia di avvocati stabiliti.
            Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE

  1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96, e' sostituito dal seguente:
  «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma
1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato
stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato
per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto
anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e
che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata  con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
  2. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,  conservano
l'iscrizione. Possono altresi'  chiedere  di  essere  iscritti  nella
stessa sezione speciale coloro che alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge abbiano maturato i  requisiti  per  l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data.
                              Art. 2


Disposizioni in materia di  diritto  d'autore.  Completo  adeguamento
                alle diretive 2001/29/CE e 2004/48/CE

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della  direttiva  2004/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei
diritti, puo' ordinare in via  cautelare  ai  prestatori  di  servizi
della societa' dell'informazione di porre  fine  immediatamente  alle
violazioni del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  qualora  le
violazioni medesime risultino manifeste sulla  base  di  un  sommario
apprezzamento dei fatti e sussista  la  minaccia  di  un  pregiudizio
imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.
  2. L'Autorita' disciplina con proprio regolamento le modalita'  con
le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 e'  adottato  e
comunicato ai soggetti interessati, nonche' i soggetti legittimati  a
proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i  termini  entro
quali il reclamo deve essere proposto e la  procedura  attraverso  la
quale e' adottata la decisione definitiva dell'Autorita'.
  3. Con il regolamento di  cui  al  comma  2  l'Autorita'  individua
misure idonee volte ad impedire la reiterazione  di  violazioni  gia'
accertate dall'Autorita' medesima.
                              Art. 3

Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
  dei mangimi medicati per il  conseguimento  degli  obiettivi  delle
  direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE

  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti,  le  farmacie,  le
parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta  e
al dettaglio di medicinali veterinari  nonche'  i  Medici  veterinari
attraverso la prescrizione  del  medicinale  veterinario  inseriscono
nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni  dei
medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo,  istituita  con
decreto del Ministro della salute 15 luglio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
    a)  l'inizio  dell'attivita'  di  vendita,  ogni  sua  variazione
intervenuta  successivamente  e  la  sua  cessazione,    nonche'
l'acquirente;
    b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione  dei
medicinali veterinari.
  2-ter.  La  banca  dati  di  cui  al  comma  2-bis  e'  alimentata
esclusivamente con  i  dati  delle  ricette  elettroniche.  E'  fatto
obbligo al medico veterinario di inserire i dati  identificativi  del
titolare dell'allevamento.
  2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati
di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente»;
    b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. In alternativa  alla  modalita'  di  redazione  in  formato
cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,  la  prescrizione  dei
medicinali veterinari, ove obbligatoria, puo' essere redatta  secondo
il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre  2018,  la
prescrizione dei  medicinali  veterinari  e'  redatta  esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
  1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi  o
tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3  marzo
1993, n. 90, e' inserito il seguente:
  «1-bis. In alternativa  alla  modalita'  di  redazione  in  formato
cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la
prescrizione dei mangimi  medicati,  ove  obbligatoria,  puo'  essere
redatta secondo il modello di ricetta elettronica  disponibile  nella
banca  dati  di  cui  all'articolo  89,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018,
la  prescrizione  dei  mangimi  medicati  e'  redatta  esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
                              Art. 4

Modifiche  all'articolo  98  del  codice  delle    comunicazioni
  elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259
  - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT

  1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono inseriti i seguenti:
  «16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2,  5,
6 e 7,  dell'articolo  4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'articolo  5,
paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter,  paragrafo  1,
dell'articolo 6-quater, paragrafi  1  e  2,  dell'articolo  6-sexies,
paragrafi  1,  3  e  4,  dell'articolo  7,  paragrafi  l,  2  e  3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11,  dell'articolo  12,  dell'articolo
14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o  dell'articolo  16,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming  sulle  reti
pubbliche  di  comunicazioni  mobili  all'interno  dell'Unione,  come
modificato dal regolamento (UE)  2015/2120  e  dal  regolamento  (UE)
2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 120.000 a euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata  cessazione
della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre  all'operatore  il
rimborso delle  somme  ingiustificatamente  addebitate  agli  utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore
a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame,
la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e
6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1,
dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1,  dell'articolo
6-quater, paragrafo  1,  dell'articolo  6-sexies,  paragrafi  1 e  3,
dell'articolo 7, paragrafo 1,  dell'articolo  9,  paragrafi  1  e  4,
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1,  dell'articolo 14  o
dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del  citato  regolamento
(UE) n. 531/2012, e successive modificazioni,  e  ritenga  sussistere
motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole  gravita'
per il funzionamento del mercato o per la tutela degli  utenti,  puo'
adottare,  sentiti  gli  operatori  interessati  e  nelle  more
dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti  temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-ter. In caso di violazione  dell'articolo  3,  dell'articolo  4,
paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2015/2120 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2015, che  stabilisce  misure  riguardanti  l'accesso  a  un'Internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa  al  servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di  servizi
di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012  relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni  mobili  all'interno
dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 120.000 a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
cessazione della violazione. Qualora  l'Autorita'  riscontri,  ad  un
sommario esame, la sussistenza di  una  violazione  dell'articolo  3,
paragrafi 1, 2, 3 e  4,  del  citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e
ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di
notevole gravita' per il funzionamento del mercato o  per  la  tutela
degli utenti, puo' adottare,  sentiti  gli  operatori  interessati  e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,  provvedimenti
temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-quater.  L'Autorita'  puo'  disporre  la  pubblicazione  dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e  16-ter,  a  spese
dell'operatore, sui mezzi  di  comunicazione  ritenuti  piu'  idonei,
anche con  pubblicazione  su  uno  o  piu'  quotidiani  a  diffusione
nazionale».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II

Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
                              Art. 5

Disposizioni  per  la  completa  attuazione  della  decisione  quadro
  2008/913/GAI sulla lotta contro  talune  forme  ed  espressioni  di
  razzismo e xenofobia mediante il diritto penale  -  Caso  EU  Pilot
  8184/15/JUST

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre  1975,  n.
654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione»
sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in  modo  grave  o
sull'apologia».
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  l'articolo
25-duodecies e' inserito il seguente:
  «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In  relazione  alla
commissione dei delitti di cui all'articolo  3,  comma  3-bis,  della
legge 13 ottobre 1975,  n.  654,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da duecento a ottocento quote.
  2. Nei casi di  condanna  per  i  delitti  di  cui  al  comma 1  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  e'  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3». 
                              Art. 6

Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo  per  l'indennizzo
  delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti.  Procedura  di
  infrazione n. 2011/4147

  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
    b) all'articolo 12, comma l, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «b)  che  la  vittima  abbia  gia'  esperito  infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato  per  ottenere
il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza
di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia  rimasto
ignoto  oppure  quando  quest'ultimo  abbia  chiesto  e  ottenuto
l'ammissione  al  gratuito  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nel
procedimento penale o  civile  in  cui  e'  stata  accertata  la  sua
responsabilita'»;
    c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola:  «somme»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;
    d) all'articolo 13, comma l, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, salvo il caso in cui  lo  stesso  sia  rimasto
ignoto oppure abbia  chiesto  e  ottenuto  l'ammissione  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale  o  civile  in
cui e' stata accertata la sua responsabilita'»;
    e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della  sentenza
penale»;
    f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro  a
decorrere dall'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «pari  a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e  a
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
  2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della  legge
7 luglio 2016, n. 122,  come  modificata,  da  ultimo,  dal  presente
articolo, spetta anche a chi e'  vittima  di  un  reato  intenzionale
violento commesso successivamente al 30 giugno  2005  e  prima  della
entrata in vigore della medesima legge.
  3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del  comma  2
del presente articolo e' presentata, a pena di  decadenza,  entro  il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di  accesso
all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12,  13,  comma  1,  e  14
della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati,  da  ultimo,  dal
presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, nonche'  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
comma 2, valutati in 10 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  in  30
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
    a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
    b) quanto a 31,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4  del  presente
articolo si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III

Disposizioni in materia di fiscalita'
                              Art. 7


Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.
                Procedura d'infrazione n. 2013/4080

  1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  di
cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  che  richiedono  un  rimborso
dell'IVA prestando  la  garanzia  richiesta  dallo  stesso  comma  e'
riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti  per
il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento
dell'importo garantito per ogni anno di  durata  della  garanzia.  La
somma  e'  versata  alla  scadenza  del  termine  per  l'emissione
dell'avviso di  rettifica  o  di  accertamento  ovvero,  in  caso  di
emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente  accertato
che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
  2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  a  decorrere  dalle
richieste di rimborso fatte con  la  dichiarazione  annuale  dell'IVA
relativa all'anno  2017  e  dalle  istanze  di  rimborso  infrannuale
relative al primo trimestre dell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  23,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2018,  si  provvede,  quanto  a  7,3
milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e
2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
e, quanto a  12,41  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                              Art. 8


            Modifiche alla disciplina delle restituzioni
          dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU

  1.  Dopo  l'articolo  30-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
  «Art. 30-ter  (Restituzione  dell'imposta  non  dovuta).  -  1.  Il
soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non
dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla  data
del versamento della medesima ovvero, se successivo,  dal  giorno  in
cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
  2. Nel caso  di  applicazione  di  un'imposta  non  dovuta  ad  una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi,  accertata  in  via
definitiva  dall'Amministrazione  finanziaria,  la  domanda    di
restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il
termine di due  anni  dall'avvenuta  restituzione  al  cessionario  o
committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
  3. La restituzione dell'imposta e' esclusa  qualora  il  versamento
sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato  in  500.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente  articolo  si
applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
                              Art. 9

Modifiche al regime di  non  imponibilita'  ai  fini  dell'IVA  delle
  cessioni  all'esportazione,  in  attuazione  dell'articolo  146,
  paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE

  1. All'articolo 8, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
    «b-bis)  le  cessioni  con  trasporto  o  spedizione  fuori  del
territorio  dell'Unione  europea  entro  centottanta  giorni  dalla
consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
della  cooperazione  allo  sviluppo  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  in
attuazione  di  finalita'  umanitarie,  comprese  quelle  dirette  a
realizzare  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo.  La  prova
dell'avvenuta esportazione dei  beni  e'  data  dalla  documentazione
doganale;».
  2. All'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  «lettera  b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».
  3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n.  125,
e' abrogato. 
                              Art. 10

Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei  registri  degli  Stati
  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
  7060/14/TAXU

  1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in  vigore  il
decreto di cui al comma 3  del  presente  articolo,  le  disposizioni
dell'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e  ai
soggetti non residenti aventi stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato che utilizzano navi  adibite  esclusivamente  a  traffici
commerciali  internazionali  iscritte  nei  registri  degli  Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma
5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317
del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni dei commi 1 e 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro
per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV

Disposizioni in materia di lavoro
                              Art. 11


Disposizioni relative agli ex lettori di lingua  straniera.  Caso  EU
                        Pilot 2079/11/EMPL

  1. Il Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle  universita' e'
incrementato  di  euro  8.705.000  a  decorrere  dall'anno  2017,
finalizzati, in coerenza con  quanto  previsto  dall'articolo  1  del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento  del  contenzioso  in
atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti
delle universita' statali italiane  da  parte  degli  ex  lettori  di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382.
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione  di
contratti integrativi di sede, a livello di singolo  ateneo.  Con  il
medesimo decreto sono altresi' stabiliti i  criteri  di  ripartizione
dell'importo di cui  al  comma  l  a  titolo  di  cofinanziamento,  a
copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le  universita'  che
entro  il  31  dicembre  2017  perfezionano  i  relativi  contratti
integrativi.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017,  si  provvede,  quanto  a
euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e  a
euro 8.705.000 a decorrere dall'anno  2019,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e,
quanto a euro 3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
Capo V

Disposizioni in materia di salute
                              Art. 12

Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/2203  del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  sul
  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  alle
  caseine e ai caseinati  destinati  all'alimentazione  umana  e  che
  abroga  la  direttiva  83/417/CEE  del  Consiglio.  Procedura  di
  infrazione n. 2017/0129

  1.  Il  presente  articolo  disciplina  la  produzione  e  la
commercializzazione  delle  caseine  e  dei  caseinati  destinati
all'alimentazione umana e delle loro miscele.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per:
    a) «caseina acida alimentare»:  il prodotto  del  latte  ottenuto
mediante separazione,  lavaggio  ed  essiccatura  del  coagulo  acido
precipitato del latte scremato  o  di  altri  prodotti  ottenuti  dal
latte, di  cui  all'allegato  I,  sezione  I,  della  direttiva  (UE)
2015/2203 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2015;
    b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto
mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo  del  latte
scremato o di altri  prodotti  ottenuti  dal  latte;  il  coagulo  e'
ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti,  di
cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
    c)  «caseinati  alimentari»:  i  prodotti  del  latte  ottenuti
dall'azione della caseina alimentare o  dal  coagulo  della  cagliata
della  caseina  alimentare  con  agenti  neutralizzanti,  seguita  da
essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.
  3. I prodotti disciplinati dal presente  articolo,  fermo  restando
quanto stabilito dal regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare  sugli
imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti  indicazioni
in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
    a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari  ai
sensi del comma 2, lettere  a),  b)  e  c),  del  presente  articolo,
seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del  catione  o
dei cationi elencati all'allegato II,  lettera  d),  della  direttiva
(UE) 2015/2203;
    b) per i prodotti commercializzati in miscele:
      1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei  vari
prodotti  di  cui  la  miscela  e'  composta,  in  ordine  ponderale
decrescente;
      2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei
cationi elencati all'allegato II, lettera d),  della  direttiva  (UE)
2015/2203;
      3) il tenore di proteine per le  miscele  contenenti  caseinati
alimentari;
    c) la quantita' netta dei prodotti espressa in chilogrammi  o  in
grammi;
    d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore  del
settore alimentare con il cui nome o con la cui  ragione  sociale  e'
commercializzato  il  prodotto  o,  se  tale  operatore  del  settore
alimentare non e' stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel
mercato dell'Unione;
    e) per i prodotti importati da Stati terzi,  l'indicazione  dello
Stato d'origine;
    f) l'identificazione della partita dei  prodotti  o  la  data  di
produzione.
  4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e  f),  devono
essere riportate in lingua italiana; le  stesse  indicazioni  possono
essere altresi' riportate anche in altra lingua.
  5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine  del  latte
stabilito  nell'allegato  I,  sezione  I,  lettera  a),  punto  2,
nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II,
lettera a), punto 2, della direttiva (UE)  2015/2203,  e'  consentito
indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti  o  sulle
etichette dei prodotti.
  6. I lotti  di  prodotti  fabbricati  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  e  le  etichette  stampate
anteriormente a tale  data,  non  conformi  a  quanto  stabilito  dal
presente  articolo,  possono  essere  commercializzati  fino  ad
esaurimento delle scorte e  comunque  non  oltre  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  purche'  siano
conformi alla normativa previgente.
  7. Resta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzare
etichette e materiali di confezionamento non conformi,  a  condizione
che siano integrati con le  informazioni  obbligatorie  previste  dal
presente  articolo  mediante  l'apposizione  di  etichette  adesive
inamovibili e graficamente riconoscibili.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza  per  la
preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non  soddisfano
le norme stabilite nell'allegato I,  sezione  I,  lettere  b)  e  c),
nell'allegato I, sezione II, lettere b) e  c),  o  nell'allegato  II,
lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/  2203  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
  9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi  utilizza
caseine e caseinati  in  confezioni  originali,  qualora  la  mancata
corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8  riguardi
i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne dei recipienti, purche' l'utilizzatore non sia  a  conoscenza
della violazione o la confezione  originale  non  presenti  segni  di
alterazione.
  10. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  denomina  ed
etichetta le caseine e i caseinati, legalmente  commercializzati  per
usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in  errore  sulla
loro natura o qualita' o sull'uso al quale sono destinati e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
  11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in
commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con  altre
denominazioni similari che possono indurre  in  errore  l'acquirente,
prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  500  a
euro 5.000.
  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in
commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque
diversa da quelle prescritte dal presente articolo e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
  13. Salvo che il fatto costituisca reato,  in  caso  di  violazione
delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative  alle  indicazioni
obbligatorie che devono essere  apposte  su  imballaggi,  recipienti,
etichette  o  documenti,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
  14.  Il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome  di
Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito  della
propria  organizzazione,  provvedono,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente articolo.
  15. Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  da  parte  delle  autorita'
competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto  compatibili
con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione  II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1988,  n.
180, e' abrogato. 
                              Art. 13

Disposizioni in materia  di  anagrafe  equina  per  l'adeguamento  al
  regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262

  1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe  degli
equidi, avvalendosi della  banca  dati  informatizzata  istituita  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.
196.
  2. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  procedure
tecnico-operative per la gestione e  il  funzionamento  dell'anagrafe
degli equidi.
  3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo  e'  abrogato  il  comma  15  dell'articolo  8  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con  modificazioni,
dalla legge l° agosto 2003, n.  200.  Conseguentemente,  a  decorrere
dall'anno 2018 le risorse di cui al  capitolo  7762,  iscritto  nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  nell'ambito  della  missione
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,  dell'ippica
e mezzi tecnici di  produzione»,  pari  a  euro  43.404  annui,  sono
trasferite in apposito capitolo di spesa dello  stato  di  previsione
del Ministero della salute.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                              Art. 14

Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12  maggio
  2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di  mare  -
  Caso EU Pilot 8443/16/MOVE

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  purche'
tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                              Art. 15

Disposizioni sanzionatorie per la  violazione  dell'articolo  48  del
  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  relativo  alla  classificazione,
  all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele

  1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2011,  n.
186, e' inserito il seguente:
  «Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo  48
del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che  il  fatto
costituisca reato, chiunque  viola  le  prescrizioni  in  materia  di
pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del
regolamento e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Capo VI

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
                              Art. 16

Disposizioni in materia di tutela  delle  acque.  Monitoraggio  delle
  sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI

  1. All'articolo 78-sexies,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
autorita' di bacino distrettuali promuovono intese con le  regioni  e
con le province  autonome  ricadenti  nel  distretto  idrografico  di
competenza, al fine di garantire l'intercomparabilita', a livello  di
distretto idrografico,  dei  dati  del  monitoraggio  delle  sostanze
prioritarie di cui alle tabelle  1/A  e  2/A  e  delle  sostanze  non
appartenenti  alla  lista  di  priorita'  di  cui  alla  tabella  1/B
dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del  monitoraggio  e  della
valutazione dello stato della qualita' delle acque, le  autorita'  di
bacino  distrettuali  promuovono  altresi'  intese  con  i  medesimi
soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una
metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti  e  d'inversione
della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale
fine, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  l'ISPRA  rende    disponibile    mediante
pubblicazione nel proprio sito internet  istituzionale  l'elenco  dei
laboratori del  sistema  delle  agenzie  dotati  delle  metodiche  di
analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui
al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le autorita'
di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito  internet
istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici  come  ottenuti
dalle analisi effettuate da tali laboratori».
                              Art. 17

Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in  materia  di  acque
  reflue urbane,  con  riferimento  all'applicazione  dei  limiti  di
  emissione degli scarichi idrici

  1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di  emissione  per
gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in  aree  sensibili»,
le parole: «Potenzialita' impianto in  A.E.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».
  2. Le eventuali ulteriori attivita'  di  monitoraggio  e  controllo
derivanti da quanto previsto dalla disposizione di  cui  al  comma  1
sono svolte con le risorse disponibili a  legislazione  vigente,  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio degli organi di controllo  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica o a carico della tariffa del servizio  idrico  integrato  di
cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per le attivita' svolte dal gestore unico del servizio idrico
integrato.
  3. Dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
devono  derivare  effetti  sulle  materie  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ne'
conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92  in  relazione
ai limiti di  utilizzo  di  materie  agricole  contenenti  azoto,  in
particolare degli effluenti zootecnici  e  dei  fertilizzanti,  nelle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 
                              Art. 18


        Disposizioni in materia di emissioni industriali -
                    Caso EU Pilot 8978/16/ENVI

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma  1,  lettera  1-bis),  dopo  le  parole:
«producano  effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente»  sono
aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
    b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non  tecnica
dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere  da
a) a m) del comma 1»;
    c) all'articolo 29-quater, comma 2:
      1) le parole: «almeno per quanto riguarda  il  contenuto  della
decisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  non  appena  sia
ragionevolmente possibile, del progetto  di  decisione,  compreso  il
verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del
contenuto della decisione»;
      2) le parole: «gli elementi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con particolare riferimento agli elementi»;
      3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle
proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti  in  materia
ambientale ai sensi dell'articolo  29-octies,  comma  4,  ovvero  dal
sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»;
    d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le  parole:
«consultazioni  condotte»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»;
    e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b)  e'  sostituita
dalla seguente:
      «b) alla diffida e contestuale sospensione  dell'attivita'  per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano
un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso
in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla  diffida,  la
sospensione e' automaticamente  prorogata,  finche'  il  gestore  non
dichiara di aver individuato e risolto il  problema  che  ha  causato
l'inottemperanza. La sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata
a cura dell'autorita' di controllo di cui al comma 3,  alle  medesime
condizioni e durata individuate contestualmente alla  diffida,  se  i
controlli sul  successivo  esercizio  non  confermano  che  e'  stata
ripristinata la conformita', almeno in relazione alle situazioni che,
costituendo  un  pericolo  immediato  per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
    f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede, attraverso il proprio  sito  internet
istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo  appropriato
le informazioni ricevute  da  altri  Stati  dell'Unione  europea,  in
attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati  su  domande
presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato VIII alla
parte seconda del presente decreto»;
    g) all'articolo 237-ter; comma 1, lettera  b),  dopo  la  parola:
«caldaie,»  sono  inserite  le  seguenti:  «le  installazioni  di
trattamento degli scarichi gassosi,»;
    h) all'articolo 237-ter, comma 1,  lettera  c),  le  parole:  «le
apparecchiature  di  trattamento  degli  effluenti  gassosi»  sono
sostituite dalle seguenti: «le  installazioni  di  trattamento  degli
scarichi gassosi»;
    i) all'articolo 237-sexies,  comma  3,  lettera  a),  le  parole:
«Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
    l) all'articolo 237-sexies,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente:
      «3-bis.  L'autorita'  competente  riesamina  periodicamente  e
aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
    m) all'articolo 237-nonies,  dopo  il  comma  l  e'  inserito  il
seguente:
    «1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e  monossido
di  carbonio  degli  impianti  di  coincenerimento  dei  rifiuti,
autorizzati a modificare le  condizioni  di  esercizio,  e'  comunque
assicurato  il  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  fissati
nell'Allegato 1, paragrafo A»;
    n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole:  «possono
essere  attribuiti  alla  depurazione  degli  effluenti,  gassosi
dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;
    o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo  le  parole:  «ne
da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile»  sono  inserite  le
seguenti: «all'autorita' competente e»;
    p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla  lettera  b),  la
parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2022»;
    q) all'articolo 275, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
      «5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi
14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorita' competente di
qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;
    r) all'articolo 275, comma 6, le  parole:  «,  individuata  sulla
base di detto consumo,» sono soppresse;
    s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  1,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo  il  comma  1  sono
inseriti i seguenti:
      «1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che
producono  biossido  di titanio  informa  immediatamente  l'autorita'
competente in caso di violazione delle condizioni di  autorizzazione,
adottando  nel  contempo  le  misure  necessarie  a  ripristinare  la
conformita' nel piu' breve tempo possibile.
      1-ter.  In  caso  di  violazione  delle  condizioni    di
autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di  adottare
ogni misura complementare  appropriata  che  ritiene  necessaria  per
ripristinare la conformita', disponendo la sospensione dell'esercizio
della parte interessata laddove la violazione determini  un  pericolo
immediato per la salute umana o minacci  di  provocare  ripercussioni
serie e immediate  sull'ambiente,  finche'  la  conformita'  non  sia
ripristinata con l'applicazione delle misure adottate  ai  sensi  del
presente comma e del comma 1-bis»;
    t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  1,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3,  le  parole:
«possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
    u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  l,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  46,  dopo  il  comma  3  e'
inserito il seguente:
      «3-bis. Alle installazioni e agli  stabilimenti  che  producono
biossido  di  titanio  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
29-undecies»;
    v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:
      1) al paragrafo C, punto l:
        1.1)  e'  premesso  il  seguente  periodo:  «Le  misurazioni
relative  alla  determinazione  delle  concentrazioni  di  inquinanti
nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
        1.2) alla lettera d):
          1.2.1)  al  secondo  capoverso  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi:  «Il  campionamento  e  l'analisi  di  tutte  le  sostanze
inquinanti, ivi compresi le  diossine  e  i furani,  sono  effettuati
conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme  CEN,  si
applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino  dati  equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica.»;
          1.2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «. I sistemi automatici  sono  sottoposti  a  controllo  per
mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi  di  misurazione  di
riferimento almeno una volta all'anno.»;
          1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non piu' di 10
valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a  causa  di
disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di  misurazione
in continuo.» e' aggiunto il seguente:  «I  valori  medi  durante  il
periodo di campionamento e i  valori  medi  in  caso  di  misurazioni
periodiche  di  HF,  HC1  e  SO2  sono  determinati  in  fase  di
autorizzazione  dall'autorita'  competente,    insieme    con    la
localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare
per  il  controllo  delle  emissioni,  secondo  quanto  previsto  nel
presente paragrafo C.»;
      2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) e'  aggiunta  la
seguente:
        «d-bis) le misurazioni  relative  alla  determinazione  delle
concentrazioni  di  inquinanti  nell'acqua  sono  eseguite  in  modo
rappresentativo»;
    z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al  titolo  III-bis
della parte quarta:
      1) e' premesso il seguente periodo:  «Le  misurazioni  relative
alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera
sono eseguite in modo rappresentativo.»;
      2) alla lettera b):
        2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi:  «Il  campionamento  e  l'analisi  di  tutte  le  sostanze
inquinanti, ivi compresi le diossine  e  i  furani,  sono  effettuati
conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme  CEN,  si
applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino  dati  equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica.»;
        2.2) al terzo capoverso e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «. I sistemi automatici  sono  sottoposti  a  controllo  per
mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi  di  misurazione  di
riferimento almeno una volta all'anno.»;
        2.3) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «I valori medi durante  il  periodo  di  campionamento  e  i
valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e  SO2  sono
determinati in  fase  di  autorizzazione  dall'autorita'  competente,
insieme  con  la  localizzazione  dei  punti  di  campionamento  e
misurazione da utilizzare per il controllo delle  emissioni,  secondo
quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
    aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta:
      1) al punto 3.1,  dopo  le  parole:  «ossidi  di  azoto,»  sono
inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»;
      2) al punto 4.4, le parole:  «delle  polveri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»;
      3) il punto 5.1 e' sostituito dal seguente:
        «5.1. In caso di misurazioni continue,  i  valori  limite  di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5,  si  considerano
rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  ore
operative, durante un anno civile:
          nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti
valori limite, e
          nessun valore medio giornaliero convalidato degli  impianti
nuovi supera i pertinenti valori limite,
          nessun valore medio giornaliero convalidato degli  impianti
anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il  110  per  cento  dei
pertinenti valori limite,
          il 95 per cento di tutti i valori  medi  orari  convalidati
nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori
limite»;
      4) il punto 5.3 e' soppresso;
    bb) alla parte I dell'allegato III alla parte  quinta,  al  punto
3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al  punto
3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di  emissioni  che,  a
valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa
di COV, espressi come carbonio organico totale, non  superiore  a  10
kg/h,».
Capo VII

Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili
                              Art. 19

Adeguamento  della  normativa  nazionale  alla  comunicazione  2014/C
  200/01 della Commissione, in materia di aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo  di
  energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione

  1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente  articolo  e  al
fine di assicurare una reale  riduzione  degli  oneri  tariffari  sul
consumo  di  energia  elettrica,  le  risorse  derivanti  dal  minor
fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli  anni  2018,
2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono  destinate,  dal  1°  gennaio
2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla  riduzione  diretta
delle tariffe  elettriche  degli  utenti  che  sostengono  gli  oneri
connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6  e
7. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti  necessari  ai  fini
dell'applicazione del presente comma.
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, al fine  di  adeguare  la  normativa  nazionale  alla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28  giugno
2014, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente e  dell'energia  2014-2020»,  e  alla  decisione  della
Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o  piu'
decreti del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  e previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi  i
quali essi possono  essere  comunque  adottati,  sono  ridefinite  le
imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui
all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti  criteri  e
modalita' con cui l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il
sistema idrico provvede all'attuazione della misura e  del  piano  di
adeguamento, per gli ambiti di competenza.
  3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni  sono  definite
in modo progressivo per classi di  intensita'  di  consumo  elettrico
calcolata  sul  fatturato  dell'impresa,  purche'  nel  rispetto  dei
livelli di contribuzione minima stabiliti dalla  comunicazione  della
Commissione europea di  cui  al  comma  2,  applicando  parametri  di
riferimento per l'efficienza  del  consumo  di  energia  elettrica  a
livello settoriale o, qualora tali parametri non  siano  disponibili,
utilizzando la media aritmetica del  consumo  dell'impresa  calcolata
sugli  ultimi  tre  anni,  nonche'  tenendo  eventualmente  conto
dell'intensita' degli scambi  a  livello  internazionale  definita  a
livello settoriale. Con i decreti di cui al  comma  2  sono  altresi'
definite le modalita'  di  applicazione  della  clausola  sul  valore
aggiunto lordo (VAL) di  cui  ai  punti  189  e  190  della  medesima
comunicazione.
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  effettuazione  della  diagnosi
energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo  4
luglio 2014, n. 102, per  le  imprese  a  forte  consumo  di  energia
elettrica.
  5. All'articolo 1, comma 3-ter; del decreto-legge 25 gennaio  2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.
41, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto  il
territorio  nazionale,  la  struttura  delle  componenti  tariffarie
relative agli oneri  generali  di  sistema  elettrico,  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi  da  quelli  domestici,
almeno in parte ai criteri che governano la tariffa  di  rete  per  i
servizi di  trasmissione,  distribuzione  e  misura  in  vigore  alla
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione
e dei parametri di connessione, oltre  che  della  diversa  natura  e
delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa».
  6. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  riforma  della
struttura delle componenti tariffarie di cui  all'articolo  1,  comma
3-ter,  lettera  b),  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come
sostituita  dal  comma  5  del  presente  articolo,  gli  effetti
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  si  intendono
limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di
sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime  tariffario
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  maggio
1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo  11,
comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  7. All'articolo  29  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Il regime tariffario speciale  al  consumo  della  societa'
RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal
1°  gennaio  2015  ai  servizi  di  trasporto  ferroviari  eserciti
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale  della  societa'  RFI,  con
esclusione dei servizi di trasporto di  passeggeri  effettuati  sulle
linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a  25
kV in corrente alternata»;
    b) il comma 2 sostituito dal seguente:
      «2. La componente tariffaria compensativa  annua,  riconosciuta
in attuazione del regime tariffario speciale di cui al  comma  1,  e'
ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di  3300  GWh,  di  un
importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi  elettrici
rilevanti ai fini della determinazione  della  componente  tariffaria
compensativa sono calcolati  sulla  base  del  numero  di  treni  per
chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI». 
                              Art. 20

Adeguamento  della  normativa  nazionale  alla  comunicazione  2014/C
  200/01 della Commissione, in materia di aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di
  energia da fonti rinnovabili

  1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in  conformita'  a  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01,
del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di  Stato
a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. La produzione di energia elettrica da impianti  di  potenza
nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma
5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti
rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti
eolici e a 1 MW elettrico per gli  impianti  alimentati  dalle  altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei
seguenti criteri:
        a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni  di
potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
        b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla  data
di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;
        b) al comma 4, lettera c), le parole: «a  un  contingente  di
potenza da installare per ciascuna fonte  o  tipologia  di  impianto»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  contingenti  di  potenza,  anche
riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di interventi». 
                              Art. 21

Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01
  della  Commissione,  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
  dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo  di
  gas naturale

  1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28  giugno
2014, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente  e  dell'energia  2014-2020»,  la  rideterminazione
dell'applicazione  al  settore  industriale  dei  corrispettivi  a
copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito  e'
destinato al finanziamento  di  misure  volte  al  raggiungimento  di
obiettivi comuni in materia di  decarbonizzazione,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da  emanare  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono
definite le imprese a forte  consumo  di  gas  naturale,  in  base  a
requisiti  e  parametri  relativi  ai  livelli  minimi  di  consumo,
all'incidenza del costo del gas naturale  sul  valore  dell'attivita'
d'impresa  e  all'esposizione  delle  imprese  alla  concorrenza
internazionale. Le imprese che ne fanno  richiesta,  previa  verifica
della sussistenza dei requisiti di cui al  precedente  periodo,  sono
inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo  di  gas
naturale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto  di
cui al comma 1, su indirizzo adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  Sistema
idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi  a  copertura
degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato
al finanziamento di  misure  volte  al  raggiungimento  di  obiettivi
comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione
dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo  conto  della
definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  al
comma l, nel rispetto dei requisiti  e  dei  limiti  stabiliti  nella
citata  comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C  200/01  e
applicando parametri di riferimento per l'efficienza del  consumo  di
gas  a  livello  settoriale.  Il  sistema    risultante    dalla
rideterminazione dei corrispettivi di cui  al  comma  1  assicura  il
rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato  stabiliti  dalle
norme europee e l'invarianza del gettito tributario e  non  determina
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i  consumi  di
gas superiori a 1 milione di Smc/anno  per  usi  non  energetici  non
siano  assoggettati  all'applicazione  dei  corrispettivi  tariffari
stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema  del  gas
il cui gettito e' destinato  al  finanziamento  di  misure  volte  al
raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I
provvedimenti di cui al presente comma  assicurano  l'invarianza  del
gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
Capo VIII

Altre disposizioni
                              Art. 22


            Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di»
sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;
    b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e)  e'  inserita  la
seguente:
      «e-bis) fornisce l'elenco delle direttive  dell'Unione  europea
che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli  atti
di cui all'articolo 290 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»;
    c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Resta ferma la disciplina di cui  all'articolo  36  per  il
recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che  recano  meri
adeguamenti tecnici». 
                              Art. 23

Disposizioni per l'integrale attuazione  della  direttiva  2014/33/UE
  relativa  agli  ascensori  e  ai  componenti  di  sicurezza  degli
  ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori

  1. Al fine di assicurare  l'integrale  attuazione  della  direttiva
2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, relativa agli ascensori e  ai  componenti  di  sicurezza  degli
ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato  di
abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile  1999,  n.
162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato  dal
prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica
innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata
e composta da cinque funzionari, in possesso di  adeguate  competenze
tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente,  con  laurea  in
ingegneria, designati rispettivamente  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale  per
la  protezione  ambientale,  qualora  le  disposizioni  regionali  di
attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.  61,  attribuiscano  a
tale agenzia le competenze in materia. La commissione  e'  presieduta
dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle  politiche
sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno  tre  membri
della  commissione,  compreso  il  presidente.  Al  presidente  e  ai
componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni di  esame  e'  determinata  dal
prefetto. Il prefetto del capoluogo  di  regione,  tenuto  conto  del
numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con
gli altri prefetti della regione, puo' disporre apposite sessioni  di
esame per tutte le domande presentate nella  regione  allo  scopo  di
razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio  del  certificato
di abilitazione.
  3. Gli articoli 6 e  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.
  4.  Il  Governo  e'  autorizzato  a  modificare,  con  apposito
regolamento, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni  del
presente articolo. Alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento
adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2  del
presente articolo. 
                              Art. 24


                  Termini di conservazione dei dati
                di traffico telefonico e telematico

  1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  sulla  lotta
contro  il  terrorismo  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
2002/475/GAI  del  Consiglio,  al  fine  di  garantire  strumenti  di
indagine efficace in considerazione delle straordinarie  esigenze  di
contrasto del terrorismo,  anche  internazionale,  per  le  finalita'
dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli  articoli
51, comma 3-quater, e  407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale il termine di conservazione  dei  dati  di  traffico
telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue  mesi,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e  1-bis,  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                              Art. 25

Trattamento  economico  del  personale  estraneo  alla  pubblica
  amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni
  del Servizio europeo di azione esterna.

  1. Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016,  n.
145, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  al  personale
estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare  a
iniziative e missioni  del  Servizio  europeo  di  azione  esterna e'
calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
    1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal
comma  1-bis  e'  subordinata  all'effettiva  autorizzazione  della
partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative
e missioni del Servizio europeo di azione esterna  con  le  procedure
previste dagli articoli 2 e 3». 
                              Art. 26

Autorita'  nazionale  competente  per  la  certificazione  e  la
  sorveglianza  degli  aeroporti  nonche'  del  personale  e  delle
  organizzazioni che operano in essi, ai sensi del  regolamento  (UE)
  n. 139/2014

  1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni
di autorita' competente nazionale ai sensi del  regolamento  (UE)  n.
139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le
competenze  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
                              Art. 27


              Interventi di cooperazione allo sviluppo
                con finanziamento dell'Unione europea

  1. Per realizzare e  monitorare  interventi  di  cooperazione  allo
sviluppo  con  il  finanziamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  le
rappresentanze diplomatiche  e  gli  uffici  consolari  possono,  nei
limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di personale non  appartenente
alla pubblica amministrazione, per la durata degli  interventi,  alle
medesime  condizioni  previste  per  l'Agenzia  italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015,  n.
113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha  proprie  sedi,
il presente comma si applica  fino  al  subentro  dell'Agenzia  nella
responsabilita' per gli interventi stessi.
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi  di  cui  al
comma 1 puo' essere  effettuato  da  un  revisore  legale  o  da  una
societa' di revisione legale individuati nel rispetto del codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea. 
                              Art. 28

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati  personali,  di
  cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 29:
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
        «4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e  4,
il titolare  puo'  avvalersi,  per  il  trattamento  di  dati,  anche
sensibili, di  soggetti  pubblici  o  privati  che,  in  qualita'  di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al  comma
2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in
forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la  tipologia
dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi  e  i  diritti  del
responsabile  del  trattamento  e  le  modalita'  di  trattamento;  i
predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo  predisposti
dal Garante»;
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi  alle
condizioni stabilite ai sensi  del  comma  4-bis  e  alle  istruzioni
impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui  al  comma
2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti  di  cui
al comma 4-bis»;
    b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110
e' aggiunto il seguente:
  «Art. 110-bis.  (Riutilizzo  dei  dati  per  finalita'  di  ricerca
scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita'
di ricerca  scientifica  ovvero  per  scopi  statistici  puo'  essere
autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche  sensibili,  ad
esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate  forme
preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei  dati  ritenute
idonee a tutela degli interessati.
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie  a  tutela  degli  interessati
nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche  sotto  il  profilo  della
loro sicurezza». 
                              Art. 29


              Disposizioni in materia di funzionamento
          del Garante per la protezione dei dati personali

  1. Al fine di  assicurare  il  regolare  esercizio  dei  poteri  di
controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali  e
per  fare  fronte  agli  accresciuti  compiti  derivanti  dalla
partecipazione  alle  attivita'  di  cooperazione  fra  autorita'  di
protezione di dati dell'Unione europea, e'  attribuito,  a  decorrere
dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000  euro.  Per
le finalita' di cui al  primo  periodo,  il  ruolo  organico  di  cui
all'articolo 156, comma 2, del codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come incrementato in attuazione dell'articolo  1,  comma  542,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  successivamente  dall'articolo  1,
comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  incrementato  di
25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250  per
l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017
e a euro 4.061.750 annui a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                              Art. 30


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  legge,
con esclusione degli articoli 6, 7,  8,  10,  11  e  29,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti
dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 novembre 2017

                            MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                                Consiglio dei ministri

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

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