Data: 2017-11-27 11:47:42

Palestre - sanzioni

Nel caso sia stato accertato, con sopralluogo della P.M., l'esercizio dell'attività di palestra senza che sia stata presentata la scia prevista dall'articolo 11  della L.R. 21/2015 come ci si deve comportare? L'art. 13 della suddetta legge non sembra contemplare questo caso; al comma 2 prevede che qualora il Comune  accerti difformità stabilisce nella diffida un termine per l'adeguamento ecc. La sanzione prevista dal comma 3 si applica?
Se oltre a non aver presentato la scia si rilevano anche difformità si deve precedere alla diffida dando un termine per l'adeguamento; nel frattempo l'attività può continuare? Grazie

riferimento id:42671

Data: 2017-11-27 16:43:19

Re:Palestre - sanzioni


Nel caso sia stato accertato, con sopralluogo della P.M., l'esercizio dell'attività di palestra senza che sia stata presentata la scia prevista dall'articolo 11  della L.R. 21/2015 come ci si deve comportare? L'art. 13 della suddetta legge non sembra contemplare questo caso; al comma 2 prevede che qualora il Comune  accerti difformità stabilisce nella diffida un termine per l'adeguamento ecc. La sanzione prevista dal comma 3 si applica?
Se oltre a non aver presentato la scia si rilevano anche difformità si deve precedere alla diffida dando un termine per l'adeguamento; nel frattempo l'attività può continuare? Grazie
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La norma è scritta MALISSIMO.
Cosa possiamo ricavare di sufficientemente certo:
1) in caso di esercizio senza requisiti si DIFFIDA e si SOSPENDE solo in caso di mancato adeguamento
2) tuttavia l'esercizio senza requisiti soggiace a SANZIONE PECUNIARIA (comma 3), quindi se il soggetto non si "autosospende" ed esercita senza requisiti va sanzionato

DUBBIO:
La mancanza della scia potrebbe intendersi come difformità dai requisiti del REGOLAMENTO (comma 3) ... ricordiamo che Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”).

VISTO il principio di legalità in materia la soluzione interpretativa potrebbe apparire debole ma suggeriamo di portarla avanti in quanto una diversa interpretazione sarebbe comunque lacunosa.

***************

Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza
1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l’attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all’articolo 12.
2. Il comune competente all’accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l’adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell’attività.
3. La gestione di impianti per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.
4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l’immediata sospensione dell'attività.
5. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
6. Il comune per l’accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-02-27;21&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:42671

Data: 2017-11-28 08:16:28

Re:Palestre - sanzioni

In realtà il regolamento  è stato emanato con  DPGR  n. 42/r del 5.7.2016 ma la sostanza della vostra risposta non cambia.
Ne approfitto per un'altra domanda sempre riferita alla stessa situazione: se la palestra fosse gestita come associazione di promozione sociale rivolta ai soli soci l'esercizio della stessa dovrebbe comunque sottostare alla L.R.21/2015 ed al relativo regolamento? Tale legge prevede infatti l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento solo dei locali descritti nell'art. 12, comma 2. Grazie

riferimento id:42671

Data: 2017-11-28 08:48:20

Re:Palestre - sanzioni

In realtà il regolamento  è stato emanato con  DPGR  n. 42/r del 5.7.2016 ma la sostanza della vostra risposta non cambia.
[color=red]Sì, nella fretta siamo stati tratti in inganno dal mancato aggiornamento nella banca dati regionale (che di solito evidenzia i regolamenti di attuazione in corrispondenza dei relativi articoli.
Qui manca:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-02-27;21&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Comunque la risposta non cambia
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Ne approfitto per un'altra domanda sempre riferita alla stessa situazione: se la palestra fosse gestita come associazione di promozione sociale rivolta ai soli soci l'esercizio della stessa dovrebbe comunque sottostare alla L.R.21/2015 ed al relativo regolamento? Tale legge prevede infatti l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento solo dei locali descritti nell'art. 12, comma 2.
[color=red]La questione è delicata nel senso che:
1) esistono attività sicuramente ESCLUSE dalla disciplina regionale ove rappresentino una forma di ASSOCIAZIONISMO in senso proprio. Soggetti che si riuniscono ed in tale ambito discutono, parlano e volendo fanno attività fisica congiuntamente. E' l'annoso tema dei "CIRCOLI" e del limite con attività aperte al pubblico. Perchè si ricada in questo ambito è fondamentale che NON VI SIA offerta al pubblico dei servizi, che siano limitati ai soci e che non si possa diventare socio in occasione del servizio (non posso entrare in palestra il giorno stesso in cui mi faccio socio!).

2) se non siamo nel caso 1) allora la disciplina regionale si applica anche alle associazioni, quind a quelle associazioni che rivolgono al pubblico generico la propria offerta di servizi nel settore soprattutto quando vi sono indizi che si esula dal campo associativo (prestazione a pagamento distinta dalla quota sociale, pubblicizzazione, iscrizione come socio in occasione della fruizione del servizio, attività prevalente ecc.....

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