[size=18pt]Ribaditi gli obblighi di pubblicare gli emolumenti dei dirigenti[/size]
Sono confermati gli obblighi di pubblicare gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti. La circostanza in base alla quale il Tar Lazio, con ordinanza dello scorso 19 settembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta nei confronti dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 non ha infatti alcun effetto sospensivo. Lo chiarisce il comunicato del Presidente dell’Anac dell’8 novembre, dopo che - a seguito del suddetto pronunciamento del Tribunale amministrativo - sono pervenute all’Autorità richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione della norma. L’Autorità aveva già precisato tale circostanza con il comunicato del 17 maggio, dopo aver sospeso gli obblighi di pubblicare le dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti e gli importi dei viaggi di servizio e delle missioni pagati con fondi pubblici. Tale decisione è stata in seguito confermata nelle adunanze del 27 settembre e dell’8 novembre.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=edacf1870a77804276b0e0c2fbf826f7
[color=red][b]Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017[/b][/color]
Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013)
Con il comunicato del 17 maggio 2017 l’Autorità ha precisato che, a seguito dell’ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 e della delibera ANAC n. 382/2017, l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, previsto dall’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, debba ritenersi non sospeso, in quanto la predetta disposizione non è stata richiamata in alcun modo dall’ordinanza, né è stata oggetto di censura dinanzi al TAR.
Successivamente sono pervenute a questa Autorità ulteriori richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, alla luce dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione I quater, 19 settembre 2017, n. 09828 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 33/2013.
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio nelle adunanze del 27 settembre e dell’8 novembre 2017 ha ritenuto di confermare la decisione assunta precedentemente, rilevando cheavere sollevato d’ufficio l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 non ha alcun effetto sospensivo.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2017
Il Segretario, Maria Esposito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7028