Data: 2017-11-25 15:14:23

Scoprire a quando risalgono le modifiche di una legge

Buongiorno,
mi interesserebbe sapere quanto è stato modificato l'articolo 26 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

e sono state introdotte le parole [color=green][b]polizia municipale[/b][/color]

Il Decreto è del 1973 ma la modifica è successiva, considerato che fino al 1986 non esisteva la [color=green][i][b]POLIZIA MUNICIPALE[/b][/i][/color] ma i [color=green][i][b]VIGILI URBANI[/b][/i][/color].

Grazie!

Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della [color=green][u][b]polizia municipale[/b][/u][/color]. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

riferimento id:42659

Data: 2017-11-25 19:42:30

Re:Scoprire a quando risalgono le modifiche di una legge

Il testo originario pare contenga già il riferimento alla POLIZIA MUNICIPALE ....

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. (GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2 )


Aggiornamenti all'articolo 26
05/03/1999 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46 (in SO n.45, relativo alla G.U. 05/03/1999, n.53) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 1.
25/05/2001 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 193 (in G.U. 25/05/2001, n.120) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 26, comma 1.
14/11/2007 La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 366 (in G.U. 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma.
26/03/2010 Il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40 (in G.U. 26/03/2010, n.71) , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25/5/2010, n. 120), ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 26, comma 5.
31/05/2010 Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125) , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 38, comma 4, lettera b)) l'introduzione di un comma dopo il comma 1 dell'art. 26.
28/11/2012 La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 28/11/2012 n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma.
07/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2.
24/10/2016 Il DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 (in G.U. 24/10/2016, n.249) convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282), ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 9) la modifica dell'art. 26, comma 2.

riferimento id:42659

Data: 2017-11-26 10:36:37

Re:Scoprire a quando risalgono le modifiche di una legge

Grazie!

Mi chiedo allora.
Se la legge è del 1973 e SUCCESSIVAMENTE è stato precisato dalla normativa contrattuale e da numerosi note interpretative che le notifiche sono di competenza della categoria B, si può affermate che la polizia locale non è tenuta alla notifica di atti diversi da quelli di Polizia Giudiziaria?

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[color=green][i]Ricordo infatti

- La circolare n. 7/1992 del Ministero dell'Interno che ha precisato che il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all’allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani e che l’incarico di messo notificatore debba essere affidato a dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale

- Il parere dell'aprile 2002 del Co.Re.Co Emilia Romagna che ha precisato che:
Il lavoratore può essere adibito alle mansioni superiori, ma l’articolo 52 (del D. Lgs. n. 165/2001) non fa alcun cenno, così come non ne faceva la nuova formulazione dell’articolo 56 (del D. Lgs. n. 29/1993), alla possibilità di adibire il lavoratore alle mansioni inferiori, [u]neppure “occasionalmente e ove possibile”[/u], come invece era previsto dal previgente comma 2 dell’articolo 56 (del D. Lgs. n. 29/1993). Sulla base del principio del rispetto della professionalità, acquisita o potenziale, vige la regola dell’impossibilità delle mansioni “in peius”, che è consentita, in via del tutto eccezionale, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge o dal C.C.N.L. e con il consenso del lavoratore. Di conseguenza, alla luce della normativa più recente, si deve ritenere che gli agenti di polizia municipale, possano legittimamente rifiutarsi di espletare, sia pure temporaneamente le funzioni di messo notificatore, in quanto le relative mansioni sono inferiori rispetto alle proprie, né le stesse potrebbero considerarsi di natura complementare e strumentale in quanto non connesse all’attività principale e, pertanto, non potrebbe neppure configurarsi, nella fattispecie, il dovere di collaborazione di cui all’articolo 2094 c. c.;

- Il parere dell'ANCI del Veneto che ha precisato che pare ad oggi improponibile affidare al corpo di polizia municipale le funzioni di messo notificatore e che negli enti di minima dimensione demografica il predetto profilo professionale può essere associato ad altri, relativi a mansioni comprese nella ex quarta qualifica funzionale (ora categoria B);

- La sentenza n. 3304 del 12 febbraio 2008 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ha ribadito che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere mansioni non rientranti nella propria qualifica di appartenenza, ma in quella inferiore[/i][/color]


Un collega precisava che una legge NON può modificare un contratto collettivo se non previsto dalla norma stessa e recepito nel successivo rinnovo contrattuale.

Concordate?

Grazie

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