Data: 2012-03-27 10:28:21

collaudo impianti di distribuzione di carburanti

Qual è la procedura per il collaudo di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico ? La commissione da chi viene nominata ?

riferimento id:4265

Data: 2012-03-27 19:08:57

Re:collaudo impianti di distribuzione di carburanti


Qual è la procedura per il collaudo di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico ? La commissione da chi viene nominata ?
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NON ESISTE COMMISSIONE:
L'unica procedura legittima di collaudo è quella autocertificata ai sensi dell'art. 10 del DPR 160/2010.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010

        Art. 10


                  Chiusura dei lavori e collaudo

  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo:
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga  domanda  ai  sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni  della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta  delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in  pristino  puo'  essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,  le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti  pubblicati  sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento.
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di  cui  all'articolo  7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei  lavori  per  la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

riferimento id:4265

Data: 2012-03-27 21:21:10

Re:collaudo impianti di distribuzione di carburanti

L’autorizzazione per distributori di carburanti in Emilia Romagna è regolamentata  dalla  DCR 355/2002.  In seguito la delibera dell’assemblea legislativa 208/2009  ha introdotto che per i nuovi impianti la commissione di collaudo, che deve essere richiesto dall’interessato al comune, è composta da “almeno  da un dipendente comunale con funzione di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza-Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA, e da un rappresentante dell’ASL

riferimento id:4265

Data: 2012-03-28 06:21:42

Re:collaudo impianti di distribuzione di carburanti


L’autorizzazione per distributori di carburanti in Emilia Romagna è regolamentata  dalla  DCR 355/2002.  In seguito la delibera dell’assemblea legislativa 208/2009  ha introdotto che per i nuovi impianti la commissione di collaudo, che deve essere richiesto dall’interessato al comune, è composta da “almeno  da un dipendente comunale con funzione di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza-Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA, e da un rappresentante dell’ASL
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Sì, a a prescindere dalla disciplina regionale trova applicazione in materia la regolamentazione sul collaudo di cui al DPR 160/2010 e pertanto la Commissione deve intendersi superata e non convocabile ulteriormente.

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