Qual è la procedura per il collaudo di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico ? La commissione da chi viene nominata ?
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Qual è la procedura per il collaudo di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico ? La commissione da chi viene nominata ?
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NON ESISTE COMMISSIONE:
L'unica procedura legittima di collaudo è quella autocertificata ai sensi dell'art. 10 del DPR 160/2010.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,
l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
L’autorizzazione per distributori di carburanti in Emilia Romagna è regolamentata dalla DCR 355/2002. In seguito la delibera dell’assemblea legislativa 208/2009 ha introdotto che per i nuovi impianti la commissione di collaudo, che deve essere richiesto dall’interessato al comune, è composta da “almeno da un dipendente comunale con funzione di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza-Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA, e da un rappresentante dell’ASL
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L’autorizzazione per distributori di carburanti in Emilia Romagna è regolamentata dalla DCR 355/2002. In seguito la delibera dell’assemblea legislativa 208/2009 ha introdotto che per i nuovi impianti la commissione di collaudo, che deve essere richiesto dall’interessato al comune, è composta da “almeno da un dipendente comunale con funzione di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza-Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA, e da un rappresentante dell’ASL
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Sì, a a prescindere dalla disciplina regionale trova applicazione in materia la regolamentazione sul collaudo di cui al DPR 160/2010 e pertanto la Commissione deve intendersi superata e non convocabile ulteriormente.