Data: 2017-11-24 08:50:34

Agriturismo - verifiche servizio edilizia privata

Buongiono, volevo porle una questione.
E' stata presenata al SUAP una SCIA per agriturismo (attività didattiche, degustazione, somministrazioni di pasti) e il Servizio Edilizia a seguito di nostra richiesta di verifiche risponde: "che l'attività dichiarata è in contrasto con le norme dettate dqall'art. 18 comma 3 lettera b-bis della LR. 30/03".
A questo punto il SUAP come devrebbe agire?

riferimento id:42644

Data: 2017-11-25 20:11:10

Re:Agriturismo - verifiche servizio edilizia privata


Buongiono, volevo porle una questione.
E' stata presenata al SUAP una SCIA per agriturismo (attività didattiche, degustazione, somministrazioni di pasti) e il Servizio Edilizia a seguito di nostra richiesta di verifiche risponde: "che l'attività dichiarata è in contrasto con le norme dettate dqall'art. 18 comma 3 lettera b-bis della LR. 30/03".
A questo punto il SUAP come devrebbe agire?
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Siamo in presenza di una SCIA ... ed un "parere" così succinto è poca cosa rispetto ad eventuali provvedimenti interdittivi e di inefficacia.
SUGGERISCO di utilizzare l'art. 19 comma 3 L. 241/1990 dichiarando la inefficacia della scia quale titolo abilitativo decorsi 30 giorni ove l'interessato non conformi l'attività in relazione all'allegato parere dell'ufficio tecnico ... così da adottare comunque tempestivamente un atto e consentire all'interessato di chiarire o rettificare.


*************

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.

Art. 18
- Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.(8)
2. Abrogato.(9)
3. Non è consentita la trasformazione e l’utilizzazione (40) ai fini agrituristici:
a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) edall'articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;(3)
b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r 10/1979 , nonché di quelli costruiti ai sensidell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995; (3)
[color=red]b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell’articolo 73, comma 4, dellal.r. 65/2014 , salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati. (41)
[/color]4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della l.r. 65/2014 . (82)
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l' articolo 188, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 . (8)
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 , dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r. 65/2014 per la durata di dieci anni. (42)
7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali. (43)

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2003-06-23;30&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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