Data: 2017-11-23 13:16:27

competenze e modalità di emissione ordinanza di ingiunzione

I militari del comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di sopralluogo, effettuato in data 30 giugno 2017, presso un’attività commerciale di vicinato hanno accertato, fra l’altro, violazioni all’articolo 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 e una violazione dell’articolo 4 comma 1 del D. Lgs. 10 dicembre 2002 n. 306 descritta come segue: “Proprietario dell’esercizio commerciale di vicinato, in data ………….. alle ore ……. poneva in vendita prodotti alimentari venduti sfusi, privi di cartello attestante la varietà, origine e categoria del prodotto ortofrutticolo ……… violando così le disposizioni dell’articolo 4 c. 1 del D.L. 10 dicembre 2002 n. 306”.
Premesso che quest’ultima disposizione determina solamente gli importi, minimo e massimo, delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di violazione alle disposizioni degli articoli 113 e 113 bis del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio in data 22 ottobre 2007 che, salvo errore, si deve intendere abrogato dall’articolo 230 del regolamento UE n. 1308/2013, si chiede di sapere quale fosse al momento dell’accertamento il precetto violato, ciò in relazione all’evoluzione della normativa comunitaria e alla sua attuazione nella legislazione nazionale.
Una volta verificato il “precetto violato” si chiede inoltre di conoscere quale sia, secondo voi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81.
Qualora, come ritiene lo scrivente, l’autorità competente non sia il dirigente del Comune, lo stesso è tenuto a dare comunicazione di tale fatto sia al ricorrente che all’autorità individuata con semplice comunicazione, notificata nelle forme di legge, oppure redigendo una formale ordinanza che comunichi l’incompetenza del Comune ad emettere ordinanze inerenti le suddette tipologie di violazioni?
Ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.

riferimento id:42639

Data: 2018-04-03 08:08:29

Re:competenze e modalità di emissione ordinanza di ingiunzione

Chiedo cortesemente se riuscite a dirimere questa questione.
Avevamo anche chiesto parere a Prefettura, ASL e MISE senza anche in questo caso ottenere risposta.
Grazie mille e buona giornata.

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Data: 2018-04-03 12:28:56

Re:competenze e modalità di emissione ordinanza di ingiunzione


Chiedo cortesemente se riuscite a dirimere questa questione.
Avevamo anche chiesto parere a Prefettura, ASL e MISE senza anche in questo caso ottenere risposta.
Grazie mille e buona giornata.
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Il susseguirsi delle norme (comunitarie e nazionali) non è semplice e pare che nel caso indicaso si sia avuto un VOTO NORMATIVO in quanto la norma a cui si riferisce il D. Lgs. 10 dicembre 2002 n. 306 è stata appunto abrogata.
Venendo meno, prima della contestazione, la norma incriminatrice viene meno il procedimento sanzionatorio relativo.
In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/8/18G00023/sg).





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[b]D.Lgs. 10/12/2002, n. 306[/b]
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2003, n. 25.
4. Violazioni alle norme di qualità e sui controlli.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro (8).

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro (9).

(8) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(9) Comma così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 32, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

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[b]Consiglio
Reg. (CE) 22/10/2007, n. 1234/2007/CE[/b]
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
Pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

CAPO I

Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione (302)

Sezione I

Norme di commercializzazione (303)

Articolo 113
Norme di commercializzazione

[1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);

b) prodotti ortofrutticoli freschi;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) banane;

e) piante vive (304).

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto in particolare:

i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato;

iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto (305);

iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;

v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE) (306);

b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine e l'etichettatura (307).

3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.] (308)

(302) Titolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

(303) Titolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

(304) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

(305) Punto così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

(306) Punto agiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

(307) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008.

(308) Abrogato dall'articolo 230 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con la decorrenza indicata nell'articolo 232 del medesimo regolamento 1308/2013.

Articolo 113 bis
Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

[1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.] (309)

(309) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008 ed abrogato dall'articolo 230 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con la decorrenza indicata nell'articolo 232 del medesimo regolamento 1308/2013.

*****************

D.Lgs. 27/01/1992, n. 109
Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
8. Ingrediente caratterizzante evidenziato.

[1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;


b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;


c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;

2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;

4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;


c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9;


c-bis) nei casi in cui le indicazioni «edulcorante/i» o «con zucchero/i ed edulcorante» accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II (44);


c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 (45).

3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.

4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.

5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale (46).

5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento (47).

5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito (48).

5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione (49).

5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito (50).

5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (51).

5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato (52)] (53).

(44) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(45) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(46) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68 (Gazz. Uff. 27 marzo 2000, n. 72). Successivamente l'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220) ha così sostituito, con gli attuali commi da 5 a 5-sexies, l'originario comma 5.

(47) Gli attuali commi da 5 a 5-sexies così sostituiscono l'originario comma 5, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(48) Gli attuali commi da 5 a 5-sexies così sostituiscono l'originario comma 5, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(49) Gli attuali commi da 5 a 5-sexies così sostituiscono l'originario comma 5, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(50) Gli attuali commi da 5 a 5-sexies così sostituiscono l'originario comma 5, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(51) Gli attuali commi da 5 a 5-sexies così sostituiscono l'originario comma 5, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220).

(52) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 4, L. 3 febbraio 2011, n. 4. Vedi, anche, i commi 10 e 12 del citato art. 4.

(53) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 231/2017.

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