I regolamenti comunali devono essere pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio al momento della loro adozione (Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267, art 124 [url=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art124!vig=]http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art124!vig=[/url] )
Esiste una norma che impone che i regolamenti aggiornati siano stabilmente pubblicati sul sito Internet del Comune?
I regolamenti comunali devono essere pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio al momento della loro adozione (Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267, art 124 [url=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art124!vig=]http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art124!vig=[/url] )
Esiste una norma che impone che i regolamenti aggiornati siano stabilmente pubblicati sul sito Internet del Comune?
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Non esiste formalmente un obbligo di pubblicazione del TESTO COORDINATO ... ma esiste obbligo di pubblicare tutti gli atti regolamentari
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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
(comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)