Se Tizio compra merce da un fornitore e la rivende (anche all'estero), senza avere un esercizio di vicinato né un magazzino, ma semplicemente fa da intermediario tra il fornitore (che però rimette fattura a lui) e l'acquirente (al quale lui poi rimetterà fattura), si tratta di commercio e non di agenzia di affari, vero? Cosa dovrà presentare Tizio al SUAP, per avviare l'attività? :-\ come sempre grazie!
riferimento id:4263alcune precisazioni.
Per commercio si intende l’acquisto di prodotti in conto proprio e la successiva vendita al consumatore finale (commercio al dettaglio) o ad altri utilizzatori professionali (commercio all’ingrosso).
Il commercio al dettaglio può essere esercitato anche per corrispondenza e altri sistemi di comunicazioni (forme speciali di commercio al dettaglio).
Fuori da queste ipotesi è probabile che si tratti di agenzia di affari disciplinata, in via principale dall’art. 115 TULPS. In questo caso il soggetto agente non acquista la proprietà dei beni ma agisce come intermediario fra un venditore e un acquirente.
Se il soggetto agisce in modo stabile per il venditore allora è un agente di commercio o un rappresentante di commercio ai sensi della legge 204/1985 (vedi anche regolamento - DM 21/08/1985).
Da notare che il “Monti ter” – DL n. 5/12, all’art. 13 modifica l’art. 115 TULPS e ne abroga il comma 3. Ecco il nuovo art. 115 tulps (tieni conto che il DL non è strato convertito in legge):
115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, [s]senza licenza del Questore[/s] [glow=red,2,300]senza darne comunicazione al Questore[/glow]
La [s]licenza[/s] [glow=red,2,300]comunicazione[/glow] è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
T[s]ra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. [/s]
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza (232).
[s]Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.[/s]
[glow=red,2,300]Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità[/glow]
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.
In conclusione, bisogna capire bene quale fattispecie sia e applicare la relativa forma di abilitazione.
SCIA commercio al dettaglio.
Comunicazione per agenzia affari.
SCIA per agente di affari in CCIAA tramite “comunica”. Sul punto vedi d.lgs. 59/2010 art. 74 e DM 26/10/11