Data: 2017-11-21 08:20:45

applicazione 287 nella regione sardegna

Buongiorno

dato che la L.R.  5/2006 non lo esclude è applicabile la 287/91?

In particolare nel caso in cui un esercizio di somministrazione non ottemperi ad un provvedimento inibitorio è applicabile l'art. 10 comma 1 con la chiusura dell'attività?

I vigili ne hanno dato comunicazione all'ufficio attività produttive senza applicare sanzione.

Grazie

riferimento id:42611

Data: 2017-11-21 09:50:35

Re:applicazione 287 nella regione sardegna


Buongiorno

dato che la L.R.  5/2006 non lo esclude è applicabile la 287/91?

In particolare nel caso in cui un esercizio di somministrazione non ottemperi ad un provvedimento inibitorio è applicabile l'art. 10 comma 1 con la chiusura dell'attività?

I vigili ne hanno dato comunicazione all'ufficio attività produttive senza applicare sanzione.

Grazie
[/quote]

L'art. 10 è applicabile. ... se intendi chiedere se sia possibile la CHIUSURA MATERIALE (apposizione di sigilli), cioè tencicamente l'esecutorietà ... allora no.

In caso di esercizio senza titolo potrai/dovrai diffidare e ordinare la chiusura, ma se il soggetto non chiude il rimedio è la SANZIONE PECUNIARIA ripetuta più volte.

Ovviamente salvi problemi di ordine pubblico, sicurezza, sanità per cui si interviene con contingibile ed urgente

[b]
Art. 21-ter. (Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.[/b]

riferimento id:42611

Data: 2017-11-21 11:09:36

Re:applicazione 287 nella regione sardegna

Il caso è parecchio complesso.

Locale di somministrazione con abusi edilizi oggetto di ordinanza di demolizione sulla quale è stato fatto ricorso  ed è attualmente sospesa dal Consiglio di Stato.
Le attività produttive  avviano procedimento e adottano provvedimento interdittivo limitato alle aree abusive.
Questo provvedimento non è osservato.
Comunicazione di inottemperanza  da parte dei vigili e apposizione dei sigilli.
DUE VOLTE
Mi chiedo se data l'inottemperanza anche se si tratta di un provvedimento interdittivo parziale, perché riferito solo alle aree abusive sia possibile adottare un provvedimento di chiusura in virtù dell'art. 10 L. 287/91.

riferimento id:42611

Data: 2017-11-22 08:47:22

Re:applicazione 287 nella regione sardegna


Il caso è parecchio complesso.

Locale di somministrazione con abusi edilizi oggetto di ordinanza di demolizione sulla quale è stato fatto ricorso  ed è attualmente sospesa dal Consiglio di Stato.
Le attività produttive  avviano procedimento e adottano provvedimento interdittivo limitato alle aree abusive.
Questo provvedimento non è osservato.
Comunicazione di inottemperanza  da parte dei vigili e apposizione dei sigilli.
DUE VOLTE
Mi chiedo se data l'inottemperanza anche se si tratta di un provvedimento interdittivo parziale, perché riferito solo alle aree abusive sia possibile adottare un provvedimento di chiusura in virtù dell'art. 10 L. 287/91.
[/quote]


Come detto puoi adottare i provvedimenti di chiusura ... ma non hanno valore aggiuntivo nè puoi farli eseguire con i sigilli.
Secondo me i vigili dovrebbero fare UN VERBALE OGNI GIORNO in cui accertano la violazione .... senza rischiare provvedimenti impugnabili soprattutto a fronte di un contenzioso in essere.

SOLO SE puoi dimostrare l'esistenza di gravi pericoli ... allora vai con ordinanza sindacale ... altrimenti ... andrei cauto

riferimento id:42611
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it