Data: 2017-11-20 10:27:13

attività di decorazione unghie

Buongiorno,

è possibile aprire un'attività di semplice decorazione delle unghie circoscritta alla sola stesura dello smalto (quindi non onicotecnica) o ciò è effettuabile solo come attività accessoria a quella di acconciatore, in considerazione di quanto previsto dall'art. 2,  comma 7, della legge 174/2005:"[i]Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico[/i]" ?

In caso affermativo, quali requisiti e adempimenti sono richiesti?

Specifico che la sig.ra che ci ha proposto tale domanda non è in possesso della qualifica per estetista, mentre è titolare di certificato di qualifica professionale per barbiere-parrucchiere conseguito in Romania (di cui allego la traduzione che ci ha fornito), per il quale credo debba ottenere il riconoscimento dal Ministero dello Sviluppo Economico(?)

Grazie

Virna Seravalle

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Data: 2017-11-20 18:16:44

Re:attività di decorazione unghie

La normativa regionale in materia di attività onicotecnica è stata modificata varie volte. Dopo il 2011 la regione ha previsto il possesso dei requisiti professionali dell’attività estetica anche per la [i]sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna[/i]. Ciò detto appare come un’ulteriore specificazione della più generica definizione di onicotecnica:[i] preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte[/i].

Per contro, la normativa sull’attività di acconciatore ha da sempre previsto (vedi la specificazione della LR 29/2013) che le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi dedicati al capello, possono svolgere [i]esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie[/i].

Quindi, se un acconciatore lima o dà lo smalto alle unghie dei clienti non necessita di abilitazione né dei requisiti professionali dell’attività estetica.

A parere mio, la limatura e la laccatura delle unghie rappresenta un’attività libera anche al di fuori dell’esercizio dell’attività di acconciatore. Ai sensi di tutto il pacchetto normativo del 2010/2011/2012 sulla liberalizzazione delle attività economiche (non mi dilungo) non si può che interpretare nel senso:

- se non occorrono dei requisiti professionali a tutela della salute pubblica (nei percorsi di studio del requisito acconciatore non si evincono elementi formativi aventi ad oggetto le unghie), allora è una libera attività artigianale.

- non essendo ricompresa nell’attività onicotecnica nemmeno è un’attività estetica.

Quindi, sempre a parere mio, il soggetto può intraprendere l’attività di laccatura/limatura a prescindere.

Confermo che sul riconoscimento delle qualifiche estere si applica il d.lgs. n. 206/2007:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016847%3Ariconoscimento-qualifiche-professionali-conseguite-allestero-

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