Ancora sulla sorvegliabilità.....La situazione è la seguente: palazzo antico con corridoio di ingresso dalla via principale del centro. Poco dopo il portone a destra si apre il vano scale che va agli appartamenti, mentre oltre la scala, sempre al piano terra, si aprono varie stanze dove sono collocati i tavoli dell'esercizio di somministrazione che ha anche l'accesso da altra strada parallela. A seguito di nostro avvio di procedimento per il ripristino dei requisiti di sorvegliabilità, il ristoratore ha collocato un cancello che interdice l'accesso alla scala che porta agli appartamenti, ma l'avvocato dei condomini ci ha obiettato che il corridoio /ingresso continua ad essere utilizzato in maniera promiscua dai clienti del locale e dai residenti per l'accesso alle abitazioni, in contrasto con l'art.1, comma 2 del DM 564 (in sintesi vorrebbero che gli interdicessimo l'utilizzo di quell'ingresso, anche perché la sede del locale, comunicata nella scia, non è sulla strada principale, bensì su quella parallela/posteriore). Si può pensare che sia sufficiente il cancello che interdice l'accesso alle scale? e se arrivassimo a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, il ristoratore potrebbe ripresentare una scia di inizio attività?
riferimento id:42583
Ancora sulla sorvegliabilità.....La situazione è la seguente: palazzo antico con corridoio di ingresso dalla via principale del centro. Poco dopo il portone a destra si apre il vano scale che va agli appartamenti, mentre oltre la scala, sempre al piano terra, si aprono varie stanze dove sono collocati i tavoli dell'esercizio di somministrazione che ha anche l'accesso da altra strada parallela. A seguito di nostro avvio di procedimento per il ripristino dei requisiti di sorvegliabilità, il ristoratore ha collocato un cancello che interdice l'accesso alla scala che porta agli appartamenti, ma l'avvocato dei condomini ci ha obiettato che il corridoio /ingresso continua ad essere utilizzato in maniera promiscua dai clienti del locale e dai residenti per l'accesso alle abitazioni, in contrasto con l'art.1, comma 2 del DM 564 (in sintesi vorrebbero che gli interdicessimo l'utilizzo di quell'ingresso, anche perché la sede del locale, comunicata nella scia, non è sulla strada principale, bensì su quella parallela/posteriore). Si può pensare che sia sufficiente il cancello che interdice l'accesso alle scale? e se arrivassimo a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, il ristoratore potrebbe ripresentare una scia di inizio attività?
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E' sufficiente il cancello di interdizione. Non vi sono problemi per corridoni o altri spazi a comune ....