Un dubbio mi è sorto in questi giorni circa l'applicazione delle norme sui requisiti acustici passivi degli edifici, in caso di nuova costruzione, relativamente ad un fabbricato adibito ad ittioturismo (ma la stessa cosa sarebbe per un agriturismo o comunque un punto di ristoro qualsiasi e/o attività simili).
La LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 1 comma 1, asserisce che: [i]La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.[/i]
All'art. 2 da la definizione di ambiente abitativo: [i]ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;[/i]
Ora, sino alla prima virgola sarebbe tutto ok, rientrerebbe qualsiasi attività nelle quali vi è una permanenza (più o meno lunga) di persone. Ma poi parla di quell'eccezione relativa agli ambienti destinati ad attività produttive. Pare quasi che in quei casi si applichino solo le norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro!
Mi chiedo pertanto se tale eccezione sia da leggersi come:
1.- si applica a tutti tranne che a quelli relativi ad attività produttive perché in quei casi i lavoratori sono protetti dalle norme sulla sicurezza nel lavoro e le altre persone non sono costrette a stazionare per giorni e ore li (e pertanto nel caso specifico non si applicherebbe);
oppure come:
2.- se tu hai dei luoghi di lavoro rumorosi, per i quali non è sufficiente proteggersi dal suono esterno, devi adottare le misure di cui alla sicurezza sul lavoro!
Un dubbio mi è sorto in questi giorni circa l'applicazione delle norme sui requisiti acustici passivi degli edifici, in caso di nuova costruzione, relativamente ad un fabbricato adibito ad ittioturismo (ma la stessa cosa sarebbe per un agriturismo o comunque un punto di ristoro qualsiasi e/o attività simili).
La LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 1 comma 1, asserisce che: [i]La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.[/i]
All'art. 2 da la definizione di ambiente abitativo: [i]ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;[/i]
Ora, sino alla prima virgola sarebbe tutto ok, rientrerebbe qualsiasi attività nelle quali vi è una permanenza (più o meno lunga) di persone. Ma poi parla di quell'eccezione relativa agli ambienti destinati ad attività produttive. Pare quasi che in quei casi si applichino solo le norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro!
Mi chiedo pertanto se tale eccezione sia da leggersi come:
1.- si applica a tutti tranne che a quelli relativi ad attività produttive perché in quei casi i lavoratori sono protetti dalle norme sulla sicurezza nel lavoro e le altre persone non sono costrette a stazionare per giorni e ore li (e pertanto nel caso specifico non si applicherebbe);
oppure come:
2.- se tu hai dei luoghi di lavoro rumorosi, per i quali non è sufficiente proteggersi dal suono esterno, devi adottare le misure di cui alla sicurezza sul lavoro!
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La norma appare proprio orientata nel senso di ritenere applicabile, nelle ATTIVITA' PRODUTTIVE, i soli requisiti di sicurezza sul lavoro previsti da altre disposizioni.