Buongiorno,
devo affrontare il caso di una ditta dichiarata fallita in data 03/11 per la quale il giudice fallimentare ha decretato la possibilità di continuare provvisoriamente l'attività, senza aver ancora stabilito la data di cessazione definitiva.
Tale ditta (trattasi di GSV) vorrebbe promuovere nei prossimi giorni, tramite il proprio curatore fallimentare, una vendita di liquidazione.
Atteso che il curatore non intende ricorrere alla procedura di cui all'art. 107 del r.d. 267/1942, mi pare che l'unica disciplina applicabile sia quella prevista dall'art. 114 della L. R. Lombardia n. 6/2010 (la vendita promozionale è da escludere poiché si entra nei trenta giorni antecedenti al periodo dei saldi).
Tuttavia, se ci si riferisce al sopra citato art. del T.U., in assenza dell'atto di rinuncia all'autorizzazione di grande struttura di vendita (che non si vuole presentare poiché non si ha certezza della data di cessazione), la vendita di liquidazione non può essere autorizzata. Peraltro il curatore riferisce di non sapere ad oggi se la cessazione sarà definitiva o se avverrà per cessione d'azienda e, in quest'ultimo caso, non dà garanzia che l'atto di cessione possa essere stipulato entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
Stante quanto sopra mi pare che non ci siano i presupposti per autorizzare una vendita di liquidazione ai sensi dell'art. 114 della L.R. 6/2010, a meno che ci si possa riferire ad altra normativa specifica per i casi di fallimento di cui non sono a conoscenza.
Chiedo se la mia interpretazione sia corretta. Grazie.
Buongiorno,
devo affrontare il caso di una ditta dichiarata fallita in data 03/11 per la quale il giudice fallimentare ha decretato la possibilità di continuare provvisoriamente l'attività, senza aver ancora stabilito la data di cessazione definitiva.
Tale ditta (trattasi di GSV) vorrebbe promuovere nei prossimi giorni, tramite il proprio curatore fallimentare, una vendita di liquidazione.
Atteso che il curatore non intende ricorrere alla procedura di cui all'art. 107 del r.d. 267/1942, mi pare che l'unica disciplina applicabile sia quella prevista dall'art. 114 della L. R. Lombardia n. 6/2010 (la vendita promozionale è da escludere poiché si entra nei trenta giorni antecedenti al periodo dei saldi).
Tuttavia, se ci si riferisce al sopra citato art. del T.U., in assenza dell'atto di rinuncia all'autorizzazione di grande struttura di vendita (che non si vuole presentare poiché non si ha certezza della data di cessazione), la vendita di liquidazione non può essere autorizzata. Peraltro il curatore riferisce di non sapere ad oggi se la cessazione sarà definitiva o se avverrà per cessione d'azienda e, in quest'ultimo caso, non dà garanzia che l'atto di cessione possa essere stipulato entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
Stante quanto sopra mi pare che non ci siano i presupposti per autorizzare una vendita di liquidazione ai sensi dell'art. 114 della L.R. 6/2010, a meno che ci si possa riferire ad altra normativa specifica per i casi di fallimento di cui non sono a conoscenza.
Chiedo se la mia interpretazione sia corretta. Grazie.
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Le vendite di liquidazione NON SI AUTORIZZANO. Sono soggette a comunicazione.
Nel caso concreto il curatore potrebbe fare le vendite di liquidazione .... poi valuta la situazione. Se ha trovato da cedere a terzi ok ... nessun problema. Se chiude definitivamente ... nessun problema.
Se gli conviene continuare a lavorare ... pagherà la sanzione pecuniaria ma potrà mantenere l'attività in essere.