In sede di rilascio di deroga ai requisiti strutturali delle piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del Reg. 23/R/2010 volevo sapere se, essendo le piscine prive del titolo di esercizio, è necessario verificare il possesso dei requisiti morali di cui al D.Lgs. 159/2011 e al TULPS artt. 11 e 92. Inoltre le figure del responsabile della piscina e dell'addetto agli impianti tecnologici che svolgevano le mansioni sempre prima dell'entrata in vigore del regolamento devono comunque svolgere dei corsi, anche se di durata inferiore rispetto a chi non ha mai svolto tale funzione, pertanto è necessario richiedere il titolo di formazione?
Grazie
Se non c'è titolo abilitativo non c'è verifica dei requisiti morali. Anche se ci fosse, all'art. 50 del regolamento regionale sono indicati i contenuti della SCIA e NON sono previsti i requisiti morali. La SCIA regionale ha valenze sanitarie/strutturali ma non anche quelle sottese dall'abilitazione TULSP che resta confinata all'art. 86 TULPS.
Poi si potrebbe discutere se la piscina abbisognasse anche di abilitazione ex art. 86 TULPS ma questo è un altro discorso. Ci sono sentenze che farebbero presupporre una risposta positiva.
In ogni caso, se la piscina è annessa ad una struttura ricettiva o agrituristica allora il gestore della stessa avrà già dichiarato il possesso dei requisiti morali.
La deroga non è una procedura abilitativa per l'esercizio dell'attività.
Per l'antimafia il discorso sarebbe diverso dato che si applica, a prescindere, ad ogni attività privata soggetta a regime abilitativo di qualunque tipo. Tuttavia, anche in questo caso, se non c'è SCIA non c'è dichiarazione. Vedi art. 89 del Codice:
[i]La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;[/i]
Per i responsabili in esercizio era stato previsto un regime transitorio specifico: comunicazione entro una data (divenuta incerta per una serie di modifiche normative non coordinate - diciamo entro il 30/09/2015) che dava la possibilità di frequentare corsi ridotti: 30 ore per il RP non già tale e 15 ore per il RP "nuovo", analogamente per l'AIT (poi c'erano i pacchetti RP + AIT).
Se i soggetti hanno dei titoli di studio indicati dalla norma non devono fare i corsi.
Non è previsto che il RP o l'AIT debba fare comunicazioni al comune. Semmai si può applicare la disposizione che prevede la comunicazione al SUAP di ogni variazione degli elementi sostanziali della SCIA, fra i quali c'è anche il nominativo del RP (anche se la SCIA non è stata presentata).