Chiedo un parere rispetto alla procedura da adottare nel caso di presentazione di Scia incompleta della documentazione obbligatoria (nel caso specifico mancano le dichiarazioni di possesso dei requisiti morali di alcuni soggetti sottoposti a questa verifica, documenti d'identità di chi la dichiarazione l'ha invece resa e non è sufficientemente individuato il luogo di esercizio dell'attività). Nonostante i controlli automatici presenti nel portale Suap, capitano frequentemente situazioni di questo tipo. Ho letto diversi post sul tema, ma mi pare vi siano pareri discordanti e anche operativamente c'è chi inoltra una richiesta di conformazione dell'attività assegnando un termine minimo di 30 giorni e facendo quindi nel frattempo proseguire l'attività e chi, invece, dichiara irricevibile la Scia (salvo assegnare pochi giorni per l'eventuale integrazione e anche in questo caso c'è chi consente la prosecuzione dell'attività e chi no...). Personalmente ho sempre seguito questa ultima procedura, anche perché la norma usa il termine "conformazione dell'attività" e non della documentazione o del procedimento e la conformazione consegue all'accertamento della carenza dei requisiti e presupposti di legge, quindi ad una verifica sostanziale, non formale. Vedendo però che la maggior parte degli enti ritengono invece di assimilare alla conformazione anche l'integrazione documentale, sto rivalutando la questione. Continuo ad avere però molti dubbi. Mi chiedo, in generale, come si possa valutare un'eventuale sospensione dell'attività (in attesa di conformazione/integrazione) se non si hanno a disposizione tutti i necessari dati oggetto di dichiarazione, per poter fare una valutazione di merito. La richiesta di integrazione sospende il termine dei 60 giorni per le verifiche istruttorie o questo termine inizia solo nel momento in cui la Scia dovesse essere integrata? Nel caso la pratica venisse integrata e in seguito al controllo sostanziale emergesse una carenza di requisiti, è possibile adottare un secondo provvedimento di conformazione dell'attività sul medesimo procedimento?
riferimento id:42558
Chiedo un parere rispetto alla procedura da adottare nel caso di presentazione di Scia incompleta della documentazione obbligatoria (nel caso specifico mancano le dichiarazioni di possesso dei requisiti morali di alcuni soggetti sottoposti a questa verifica, documenti d'identità di chi la dichiarazione l'ha invece resa e non è sufficientemente individuato il luogo di esercizio dell'attività). Nonostante i controlli automatici presenti nel portale Suap, capitano frequentemente situazioni di questo tipo. Ho letto diversi post sul tema, ma mi pare vi siano pareri discordanti e anche operativamente c'è chi inoltra una richiesta di conformazione dell'attività assegnando un termine minimo di 30 giorni e facendo quindi nel frattempo proseguire l'attività e chi, invece, dichiara irricevibile la Scia (salvo assegnare pochi giorni per l'eventuale integrazione e anche in questo caso c'è chi consente la prosecuzione dell'attività e chi no...). Personalmente ho sempre seguito questa ultima procedura, anche perché la norma usa il termine "conformazione dell'attività" e non della documentazione o del procedimento e la conformazione consegue all'accertamento della carenza dei requisiti e presupposti di legge, quindi ad una verifica sostanziale, non formale. Vedendo però che la maggior parte degli enti ritengono invece di assimilare alla conformazione anche l'integrazione documentale, sto rivalutando la questione. Continuo ad avere però molti dubbi. Mi chiedo, in generale, come si possa valutare un'eventuale sospensione dell'attività (in attesa di conformazione/integrazione) se non si hanno a disposizione tutti i necessari dati oggetto di dichiarazione, per poter fare una valutazione di merito. La richiesta di integrazione sospende il termine dei 60 giorni per le verifiche istruttorie o questo termine inizia solo nel momento in cui la Scia dovesse essere integrata? Nel caso la pratica venisse integrata e in seguito al controllo sostanziale emergesse una carenza di requisiti, è possibile adottare un secondo provvedimento di conformazione dell'attività sul medesimo procedimento?
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Se mancano documenti obbligatori o la sottoscrizione NON è valida (manca firma autografa, manca copia documento, manca firma digitale) la scia è IRRICEVIBILE e quindi priva di effetti (SBAGLIATO far integrare, non ha senso il concetto di integrazione). Il soggetto che perfezional la SCIA la rende efficace da quella data in poi (ex nunc).
SOLO SE l'attività (come hai sottolineato) non è conforme ma è conformabile si applica il 19 comma 3 (evento RARO) .... i vizi procedurali e documentali sono invece soggetti alla disciplina sulla ricevibilità o la richiesta di chiarimenti o perfezionalmento (es. mancano i diritti di istruttoria ecc...)