Egregio Dottore buongiorno.
L'art. 8 TULPS vieta la rappresentanza ma non mi sono chiari alcuni punti:
1. in quali attività è vietata la rappresentanza?
2. in quali casi si applica l'art. 17 co. 1 (penale) o l'art. 17 bis co. 2 (amministrativo?
3. Autorità amministrativa e proventi in Regione Puglia vanno allo Stato? Grazie
1. in quali attività è vietata la rappresentanza?
[color=red]Teoricamente tutte ... in pratica ormai poche perchè nel TURISMO la rappresentanza è espressamente ammessa, in acconciatori ed estetisti c'è direttore tecnico ecc...
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2. in quali casi si applica l'art. 17 co. 1 (penale) o l'art. 17 bis co. 2 (amministrativo?
[color=red]DI FATTO il 17 comma 1 non trova applicazione in quanto il 17 bis nel frattempo ha sanzionato pressochè tutto[/color]
3. Autorità amministrativa e proventi in Regione Puglia vanno allo Stato? Grazie
[color=red]DIPENDE dalla violazione ... 17 bis per attività comunali va al Comune[/color]
Per quelle “statali” in cui è ammessa: scommesse 88 tulps (8 e 93 tulps), recupero crediti ex art.115, le agenzie matrimoniali, pubbliche relazioni e pubblici incanti.
Per i preziosi il ministero interno già dal 1986 la ritiene ammissibile ma solo per il commercio degli stessi.
Il 17 tulps ancora si applica ad es. per violazione artt.8 e 9 in via residuale per quelle ipotesi per le quali non c’ la sanzione amministrativa (attività non comprese nel 17 bis)