Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)
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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 ottobre 2017
Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). (17A07695)
(GU n.267 del 15-11-2017)[/b][/color]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di
bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n.
243;
Visto l'art. 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163, che istituisce
il «Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile»;
Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 14, della legge 4
agosto 2016, n. 163, secondo cui «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere
equo e sostenibile di cui all'art. 10, comma 10-bis, della legge 31
dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre
2016, con il quale e' stato nominato il «Comitato per gli indicatori
di benessere equo e sostenibile»;
Visto, inoltre, il comma 2, primo periodo, dell'art. 14, della
legge 4 agosto 2016, n. 163, secondo cui «Il Comitato di cui al comma
1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza
maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di
benessere equo e sostenibile di cui all'art. 10, comma 10-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge»;
Vista la relazione finale del Comitato per gli indicatori del
benessere equo e sostenibile, ricevuta in data 20 giugno 2017;
Visto, altresi', il comma 2, secondo periodo, dell'art. 14 della
legge 4 agosto 2016, n. 163, secondo cui «I predetti indicatori sono
successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine
il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei
pareri»;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Decreta:
Art. 1
Indicatori di benessere equo e sostenibile
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 10, commi 10-bis e 10-ter,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati i seguenti
indicatori di benessere equo e sostenibile:
1) reddito medio disponibile aggiustato pro capite;
2) indice di diseguaglianza del reddito disponibile;
3) indice di poverta' assoluta;
4) speranza di vita in buona salute alla nascita;
5) eccesso di peso;
6 ) uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;
7) tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa
scomposizione per genere;
8 ) rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni
con figli in eta' prescolare e delle donne senza figli;
9) indice di criminalita' predatoria;
10) indice di efficienza della giustizia civile;
11) emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti;
12) indice di abusivismo edilizio
2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a
decorrere dall'adozione del Documento di economia e finanza 2018.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 ottobre 2017
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1390
********************
[b]L. 31/12/2009, n. 196
Legge di contabilità e finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Art. 10 Documento di economia e finanza (28) (39)[/b]
In vigore dal 9 settembre 2016
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; (29)
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; (30)
f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; (32)
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario;
l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 (31).
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
[e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; (33)]
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati (34). (38)
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.
5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF. (35)
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati. (36)
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5. (37) (40)
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. (37)
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.
(28) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 7 aprile 2011, n. 39, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011.
(29) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54, a decorrere dal 2 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 54/2014.
(30) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54, a decorrere dal 2 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 54/2014. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 6, lett. a), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(31) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54, a decorrere dal 2 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 54/2014.
(32) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 6, lett. b), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(33) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 6, lett. c), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(34) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 6, lett. d), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(35) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. e), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(36) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lett. f), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(37) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. g), L. 4 agosto 2016, n. 163.
(38) Vedi, anche, l'art. 4, comma 1, lett. a), L. 31 dicembre 2012, n. 244.
(39) Vedi, anche, l'art. 1, commi 433 e 434, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(40) Vedi, anche, l'art. 14, L. 4 agosto 2016, n. 163.