buongiorno, io avrei un dubbio sul rilascio di un tesserino per parcheggio disabili, nel certificato della commissione medica sono indicati gli art. 30 c.7 L. 388/2000 e art. 8 L. 449/97 con espressa indicazione della grave limitazione alla deambulazione, non essendo indicati gli estremi del regolamento di esecuzione C.d.S. il tesserino è comunque da rilasciare?
Grazie
buongiorno, io avrei un dubbio sul rilascio di un tesserino per parcheggio disabili, nel certificato della commissione medica sono indicati gli art. 30 c.7 L. 388/2000 e art. 8 L. 449/97 con espressa indicazione della grave limitazione alla deambulazione, non essendo indicati gli estremi del regolamento di esecuzione C.d.S. il tesserino è comunque da rilasciare?
Grazie
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Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, D.L. 09/02/2012, n. 5) che attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: [b]“persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”[/b]
La mancanza di tale riferimento non consente di utilizzare il certificato a tale scopo.
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[b]D.L. 09/02/2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[/b]Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Capo II
Semplificazioni per i cittadini
Art. 4 Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici (12)
In vigore dal 7 aprile 2012
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. (13)
2. Le attestazioni medico-legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Buongiorno,
alcuni sostengono che in caso di contrassegno rilasciato per 5 anni non necessità più il certificato del medico di base che conferma che persistono i requisiti che hanno permesso il rilascio.
Mi sembra strano.
Concordate?
Grazie
Buongiorno,
alcuni sostengono che in caso di contrassegno rilasciato per 5 anni non necessità più il certificato del medico di base che conferma che persistono i requisiti che hanno permesso il rilascio.
Mi sembra strano.
Concordate?
Grazie
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Non risulta:
[b]Contrassegno disabili definitivo (con validità per cinque anni): alla scadenza
occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico
curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al
precedente rilascio del contrassegno. [/b]
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Al_servizio_del_cittadino/Disabili/Rilascio_rinnovo_contrassegno.pdf
https://www.ausl.re.it/certificato-medico-la-circolazione-e-la-sosta-di-veicoli-rilasciato-persone-con-difficolt%C3%A0-motoria-%E2%80%93-contrassegno-invalidi-auto-ztl
FORSE INTENDONO DIRE IN CASO DI DUPLICATO PER FURTO O SMARRIMENTO ENTRO I 5 ANNI ....