Data: 2017-11-15 07:29:12

Requisito acconciatore

Buongiorno a tutti

Per avviare oggi l’attività di acconciatore può essere considerato in possesso del requisito professionale, stabilito dalla L. 161/63 acquisito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, (ovvero in data antecedente al 09/01/2009, ossia prima della delibera RAS n. 1/8 del 09/01/2009) chi con la [b][u]sola esperienza professionale [/u][/b] “ha prestato la propria opera professionale qualificata presso un’impresa di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane” come riportato nel mod. D5 Suape?.

Grazie anticipate

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Data: 2017-11-16 07:16:41

Re:Requisito acconciatore

Sì, in via generale posso dirti che se il requisito era già stato RICONOSCIUTO da parte delle CCIAA (commissioni provinciali ecc.) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2012 allora è un requisito valido.

In estrema sintesi, il 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2012, la legge n. 161/1963 è stata abrogata e molte regioni si sono trovate:
- senza una legge regionale in materia;
- senza percorsi formativi formalmente riconosciuti ai sensi della legge n. 174/2005 (la Sardegna aveva la Delibera 1/8-2009)
- con il requisito della sola esperienza abrogato;
- senza più la possibilità di riconoscere il requisito professionale basato sull’esperienza nei confronti di chi lo aveva già maturato, dato che è venuta meno la disposizione sul riconoscimento da parte della CCIAA e dato che è entrato in vigore l’obbligo dell’esame terorico-pratico della legge 174/2005;
- con un sacco di dipendenti qualificati con 2 anni alle spalle pronti per essere riconosciuti senza poterlo più fare, timorosi di dover intraprendere da capo tutto il percorso formativo della legge 174/2005

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