Buonasera,
abbiamo il caso di una scia itinerante per la quale il controllo durc è stato fatto nei 60gg ma una volta che è rientrato il durc negativo non siamo stati in grado di fare un provvedimento ai sensi dell'art. 19 c. 3 della 241/90 nel termine previsto.
A questo punto visto che il medesimo soggetto è subentrato su un posteggio e il durc è tornato nuovamente negativo, possiamo fare un provvedimento ai sensi art. 19 c. 4 e art. 21 nonies di annullamento d'ufficio della scia di itinerante?
Grazie.
direi che se il controllo è stato eseguito sul presupposto del subingresso si debba applicare il combinato disposto degli articoli 40-quinquies e 77, comma 2-bis. In questo caso limitatamente all'abilitazione e non alla concessione (sembra di capire)
riferimento id:42516Scusami Mario forse mi sono espressa male.
Questo soggetto ha fatto ad agosto la scia di itinerante, controllo durc nei 60 gg con esito negativo ma non siamo stati in grado di applicare l'art. 19 c. 3 nel termine dei 60 gg dalla scia (adeguamento o inefficacia scia per mancanza requisiti).
Dopo ha presentato a fine settembre un subingresso in un posteggio, allora nei 60 gg abbiamo richiesto un nuovo durc e anche questo ha dato esito negativo.
Adesso si pensava di adottare un provvedimento ai sensi 40quinquies e 77 lr 28/2005 di sospensione sul posteggio, ma nel mentre si voleva agire anche sulla scia di itinerante adottando, se possibile, un provvedimento ai sensi 19 c. 4 e 21 nonies (essendo nei 18 mesi previsti per l'annullamento).