Vendita del veicolo poco prima dell’infrazione
Buongiorno,
a gennaio 2016 abbiamo notificato un verbale al sig. ROSSI per violazione non contestata di divieto di sosta avvenuta in data 05/01/2016.
Pochi giorni fa (06/11/2017) abbiamo mandato un sollecito di pagamento al sig. ROSSI.
Adesso il sig. ROSSI ci comunica che il veicolo era stato venduto in data 02/01/2016, cioè PRIMA dell’infrazione e ci chiede di notificare il verbale al nuovo proprietario (Sig. VERDI), citando l’articolo 386 del Regolamento CdS
http://www.altalex.com/documents/news/2013/04/10/degli-illeciti-previsti-dal-codice-della-strada-e-delle-relative-sanzioni#titolo6
A mio avviso la rinotifica sarebbe corretta se il sig. ROSSI avesse comunicato la vendita del veicolo nei termini di 60 giorni dalla notifica del verbale, termini previsti per il ricorso.
Secondo un collega invece è possibile anche adesso, a distanza di quasi due anni, annullando il verbale nei confronti del sig. ROSSI e rinotificandolo al proprietario al momento dell’infrazione (Sig. VERDI).
Cosa ne pensate?
Grazie
[color=green][i]Art. 386.
(Art. 201, CdS)
Notificazione dei verbali a soggetto estraneo.
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
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Vendita del veicolo poco prima dell’infrazione
Buongiorno,
a gennaio 2016 abbiamo notificato un verbale al sig. ROSSI per violazione non contestata di divieto di sosta avvenuta in data 05/01/2016.
Pochi giorni fa (06/11/2017) abbiamo mandato un sollecito di pagamento al sig. ROSSI.
Adesso il sig. ROSSI ci comunica che il veicolo era stato venduto in data 02/01/2016, cioè PRIMA dell’infrazione e ci chiede di notificare il verbale al nuovo proprietario (Sig. VERDI), citando l’articolo 386 del Regolamento CdS
http://www.altalex.com/documents/news/2013/04/10/degli-illeciti-previsti-dal-codice-della-strada-e-delle-relative-sanzioni#titolo6
A mio avviso la rinotifica sarebbe corretta se il sig. ROSSI avesse comunicato la vendita del veicolo nei termini di 60 giorni dalla notifica del verbale, termini previsti per il ricorso.
Secondo un collega invece è possibile anche adesso, a distanza di quasi due anni, annullando il verbale nei confronti del sig. ROSSI e rinotificandolo al proprietario al momento dell’infrazione (Sig. VERDI).
Cosa ne pensate?
Grazie
[color=green][i]Art. 386.
(Art. 201, CdS)
Notificazione dei verbali a soggetto estraneo.
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
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Sembra che ci siano tutti gli estremi per la RINOTIFICA al responsabile essendo nel quinquennio.
La norma speciale del regolamento di attuazione del codice è abbastanza chiara.