In riferimento alla precedente richiesta, pari oggetto, volevo specificare che si tratta di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato che ha venduto, più volte, bevande alcoliche a minorenni. La chiusura è stata disposta ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2 della Legge n. 125/2001, con ordinanza del dirigente. Contro tale ordinanza è stato fatto ricorso al TAR ed in attesa della definizione della decisione, il Comune ha fatto riaprire il locale...non mi torna tanto....
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In riferimento alla precedente richiesta, pari oggetto, volevo specificare che si tratta di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato che ha venduto, più volte, bevande alcoliche a minorenni. La chiusura è stata disposta ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2 della Legge n. 125/2001, con ordinanza del dirigente. Contro tale ordinanza è stato fatto ricorso al TAR ed in attesa della definizione della decisione, il Comune ha fatto riaprire il locale...non mi torna tanto....
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Adesso il fatto è più chiaro anche se ci sono incongruenze:
1) sicuri di aver adottato ordinanza a seguito di REITERAZIONE (cioè accertamento con ordinanza ingiunzione di 2 fatti nei 5 anni?)
2) ricorso al TAR? l'ordinanza di applicazione della sanzione accessoria si impugna al giudice di pace/tribunale competente
C'è qualcosa che non torna ... a meno nche l'ordinanza non sia stata adottata non come sanzione accessoria ma come misura cautelare il che porta al ricorso al tar ed alla probabile sconfitta in sede processuale.
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L. 30/03/2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 90.
14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori (7).
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi (8).
(7) Articolo inserito dal comma 3-bis dell'art. 7, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, nel testo integrato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.
(8) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.