[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2017
Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di
proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 98. (17A07641)
(GU n.264 del 11-11-2017)[/b]
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante:
«Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione
e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata
al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto
legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della
giustizia, la fissazione delle modalita' anche telematiche di
annotazione, nella carta di circolazione di cui al comma 1,
denominata «documento unico», dei dati relativi alla sussistenza di
privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari,
annotati presso il pubblico registro automobilistico, che incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche' di
provvedimenti di fermo amministrativo;
Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
il quale affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza sull'Automobile
Club d'Italia, limitatamente alle attivita' del pubblico registro
automobilistico;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla richiamata
disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il rilascio
del predetto documento unico a decorrere dal 1° luglio 2018, come
prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
Ritenuta inoltre l'opportunita' di definire contestualmente le
modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla
situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli, di cui
all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT: la Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) ACI-PRA: il servizio di gestione del pubblico registro
automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia;
e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
98;
f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti
nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I,
capo III, sezione I, del codice civile;
g) documento unico: il documento unico di circolazione e di
proprieta' dei predetti veicoli, redatto ai sensi dell'art. 1 del
predetto decreto legislativo.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione, nel
documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto
legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei
veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti
amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche'
di provvedimenti di fermo amministrativo.
Art. 3
Annotazioni
1. I dati di cui all'art. 2 sono annotati nel primo riquadro
inferiore del retro della carta di circolazione, nel modello
approvato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, n.
1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del 3 marzo 2000.
2. I predetti dati contengono altresi' la specificazione della
natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da annotare e la
relativa data di scadenza ovvero, in assenza, la relativa data di
costituzione o adozione.
Art. 4
Adempimenti procedurali
1. Al fine di consentire il rilascio del documento unico di
circolazione e di proprieta' a decorrere dal 1° luglio 2018, come
prescritto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, presso la
DG MOT e' istituito un comitato tecnico esecutivo, cui partecipano
rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche,
con il compito di definire le specifiche di interfaccia necessarie
per l'annotazione dei dati previsti dall'art. 1, di definire i
requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo
gestito dal CED e il sistema informativo gestito da ACI-PRA e di
realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare
tutte le predette caratteristiche.
2. Sulla base delle attivita' svolte dal comitato tecnico esecutivo
di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018,
il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da
adottare entro il 16 febbraio 2018, le nuove procedure per
l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall'art.
1.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2017
Il Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali e del personale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Chiovelli
II Capo del Dipartimento
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Piccirillo