Data: 2017-11-12 07:42:52

Obbligo di DIVISIONE IN LOTTI: illegittimo bando asilo+refezione

Obbligo di DIVISIONE IN LOTTI: illegittimo bando asilo+refezione

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 7 novembre 2017 n. 11064[/b][/color]

Considerato che:

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 19 ottobre 2017, la ricorrente – in veste di società operante nei “diversi settori specializzati della ristorazione”, ben diversi da quello della “gestione degli asili nido”, e, ancora, di gestore uscente “del servizio di refezione scolastica” – impugna il bando di gara, il capitolato di gara, il disciplinare e tutti gli atti ad essi connessi, come meglio indicati in epigrafe, concernenti la procedura indetta per l’affidamento “del servizio di ristorazione scolastica per le scuole d’infanzia e primaria a tempo pieno e a tempo modulare, ludoteca, personale docente e A.T.A. avente diritto e gestione del servizio di asilo nido nel Comune di Rignano Flaminio per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2012/2022”, chiedendone annullamento;

– a tali fini la ricorrente – dopo aver posto in evidenza che gli atti gravati, per come predisposti, inibiscono la partecipazione alla procedura in esame alla maggior parte delle imprese, operanti, al pari della predetta, in un settore diverso da quello “di gestione degli asili – nido” – denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili in quanto sostiene – in sintesi – che i provvedimenti e gli atti impugnati attengono chiaramente a “due servizi profondamente differenti” e, pertanto, il Comune – bandendo un’unica gara e non precedendo, per contro, alla suddivisione in lotti, senza, tra l’altro, offrire un’adeguata motivazione della scelta in tale modo effettuata – ha operato in spregio del disposto dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, volto a favorire “l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese”, tanto più ove si consideri che, con il chiarimento n. 4, di risposta ad un quesito sui requisiti, l’Amministrazione intimata ha affermato che “il concorrente dovrà raggiungere l’ammontare del fatturato richiesto tenendo conto di entrambi i servizi”, mentre l’art. 7 del disciplinare “in buona sostanza” esclude la possibilità per le imprese di “prendere parte alla gara in Raggruppamento verticale”;

– le Amministrazioni intimate – ancorché ritualmente evocate in giudizio – non si sono costituite;

– in data 31 ottobre 2017 la ricorrente ha prodotto documenti, tra cui copia della determinazione del Comune di Rignano Flaminio R.G. n. 815 del 23 ottobre 2017, con la quale, a seguito anche della rappresentazione del ricevimento di un’unica offerta, è stata disposta la sospensione della procedura di gara “in attesa della decisione del Presidente del Tar Lazio al ricorso”;

– alla camera di consiglio del 3 novembre 2017 – previa verifica della completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, nonché sentite sul punto le parti, ai sensi dell’art. 60 c.pr.amm. – il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:

[color=red][b]– ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, “al fine di favorire l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali……. in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”;[/b][/color]

– posto tale principio, il medesimo articolo ammette sì ipotesi di deroga ma, comunque, subordinatamente all’esternazione da parte della stazione appaltante di una specifica motivazione, atta a giustificare la scelta operata in ordine alla “mancata suddivisione in lotti”;

– il successivo art. 83, comma 2, del medesimo decreto, del pari richiamato dalla ricorrente, prevede, ancora, che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”;

[b]– come già osservato da questo Tribunale (cfr., tra le altre, Sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345), le previsioni in argomento costituiscono espressione del nuovo orientamento normativo, di origine, tra l’altro, comunitaria, volto a salvaguardare in modo concreto ed efficace “l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non discriminazione delle imprese”. Più specificamente, la normativa vigente costituisce e, pertanto, deve essere correttamente intesa come espressione della volontà del legislatore di perseguire non più soltanto l’esigenza del controllo della spesa pubblica per il migliore utilizzo del danaro della collettività (c.d. “concezione contabilistica”, tipica del R.D. 23 maggio 1924, n. 827), bensì anche l’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile per la salvaguardia dell’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nell’interesse stesso dell’amministrazione ad acquisire, in virtù di una consistente partecipazione delle imprese alle procedure ad evidenza pubblica, l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica;[/b]

– preso così atto che – in virtù della disciplina in argomento – gli appalti pubblici debbono risultare adeguati a facilitare la partecipazione delle imprese, anche medie e piccole, alle gare e che, a tali fini, è sostanzialmente imposto il ricorso allo strumento della suddivisione in lotti, effettuabile su base quantitativa o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni esistenti, il bando di gara impugnato ed i relativi disciplinare e capitolato di gara – nell’accomunare servizi differenti, quali la ristorazione e la gestione di un asilo nido, e, ancora, nel richiedere il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di capacità tecnica e capacità economica finanziaria e, in particolare, del fatturato “tenendo conto di entrambi i servizi” in argomento (cfr. risposta ai chiarimenti resa in data 4 ottobre 2017), anche, peraltro, in caso di partecipazione in RTI – non possono che essere considerati in distonia con la disciplina in trattazione, attesa la evidente idoneità degli stessi a comprimere – e non certo favorire – il numero dei potenziali partecipanti alla procedura;

– ciò trova – del resto – conferma nella circostanza che, come risulta dalla determina del Comune di Rignano Flaminio Reg.Gen. n. 815 del 2017, di sospensione della procedura, prodotta agli atti, “entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, e precisamente entro le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2017, è pervenuta una sola offerta relativa al bando in argomento….”;

Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso debba essere accolto;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore della ricorrente in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, con obbligo di corresponsione a carico della Centrale Unica di Committenza Comuni di Fiano Romano – Montelibretti – Rignano Flaminio, mentre sono compensate tra le altre parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9975/2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti e gli atti impugnati.

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