Data: 2017-11-11 22:18:33

Chiusura attività commerciale

Con ordinanza del dirigente è stata sospesa l'attività di un esercizio commerciale per tre mesi.
Contro tale ordinanza è stato fatto ricorso al TAR da parte dei proprietari dell'esercizio commerciale.
E' consentita la riattivazione dell'attività commerciale, prima della scadenza dei tre mesi, per il fatto che è in atto il ricorso?
Grazie

riferimento id:42471

Data: 2017-11-12 12:19:58

Re:Chiusura attività commerciale


Con ordinanza del dirigente è stata sospesa l'attività di un esercizio commerciale per tre mesi.
Contro tale ordinanza è stato fatto ricorso al TAR da parte dei proprietari dell'esercizio commerciale.
E' consentita la riattivazione dell'attività commerciale, prima della scadenza dei tre mesi, per il fatto che è in atto il ricorso?
Grazie
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Per punti:
1) non  comprendo a quale titolo sia stata disposta la sospensione di 3 mesi. Il Codice del commercio della Toscana prevede sanzioni accessorie ma non arrivano mai a 3 mesi e comunque seguono a sanzioni pecuniarie specifiche. Appare illegittimo l'atto salvo approfondimenti
2) il ricorso al TAR non sospende automaticamente l'effetto del provvedimento, anche se illegittimo. Quindi o il Comune autosospende il provvedimento o aspetta l'esito della sospensiva o l'esercente rimane chiuso
3) l'esercente potrebbe continuare ad operare anche in pendenza dell'ordinanza, non potendosi apporre i sigilli o eseguirla coattivamente. La violazione dell'ordinanza non è sanzionato!
4) l'ordinanza riguarda l'attuale titolare. VOLENDO altro soggetto B (anche composto dagli stessi soggetti che formano A) potrebbe presentare scia di avvio prima dei tre mesi

CONSIGLIO: valutate l'annullamento in autotutela o quantomeno la sospensione d'ufficio degli effetti del provvedimento prima che possano maturare danni da risarcire!



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Art. 102
- Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio (190)
1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell’attività.
2. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all'articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell'attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
7. Qualora, relativamente alle grandi strutture di vendita, venga rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 18 septies, nonché la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un congruo termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l’articolo 106, comma 1, lettera d).
8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
9. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

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