Buongiorno,
le legge regionale Lombardia Legge Regionale Lombardia 1 aprile 2015 , n. 6
all’articolo 6 comma 4 recita
[color=green][i][b]4. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.[/b][/i][/color]
Quindi sembra ammettere che dove non sia stato istituito un corpo, ad esempio nei Comuni con solamente due o tre operatori, il servizio di polizia locale possa costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi e può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
Concordate?
Quindi, come spesso accade in alcuni Comuni di medio-piccole dimensioni, a volte gli operatori di Polizia Locale fanno riferimento al titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Tecnico.
In tal caso, il titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Tecnico, essendo a capo della polizia locale, riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria?
Grazie
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Leggo anche
http://www.biancoeassociatisrl.it/il-comandante-della-polizia-locale/
Se il dirigente della polizia locale, in un ente che ne è privo per pensionamento, può non appartenere al corpo ma essere scelto tra i dirigenti del comune, come ammesso al link sopra, o anche qui:
[color=green][b][i]La Polizia locale può essere guidata da un «non» vigile [/i][/b][/color]
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-06-03/polizia-locale-essere-guidata-065027.shtml?uuid=Ab1fAc1H
tale dirigente riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria?
Grazie