Data: 2017-11-10 13:34:26

durc spuntista irregolare

In occasione dei mercati settimanali la polizia municipale verifica la regolarità contributiva degli spuntisti (attraverso autocertificazione).
Nel caso in cui, da verifiche successive, emerga un'irregolarità del durc, è lecito un verbale per violazione art. 40-bis comma 6 della L.R. 28/2005 da parte della polizia municipale dell'Ente ove ha sede il mercato oppure deve essere fatta segnalazione all'Ente dove è stata fatta la scia per commercio itinerante?

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Data: 2017-11-10 15:11:45

Re:durc spuntista irregolare

Come ribadito più volte, prassi vuole che la regolarità contributiva non sia autocertificabile. Il commerciante è tenuto a fornire gli elementi utili al controllo che, dopo la riforma del 2015, sono rappresentati dal solo codice fiscale (verifica in tempo reale).

Il comma 6 che citi non è mai stato applicabile (a parere mio), diciamo che è nato male dato che il DURC, per esplicita disposizione di legge statale sopravvenuta proprio nel 2011, non può essere prodotto alla PA controllante, oggi neppure la documentazione sostitutiva dato che è sufficiente il codice fiscale.

Quindi, la sanzione ex art. 104, comma 3 della LR 28/05, non è applicabile (e non lo è mai stata ) per l’accertata irregolarità dello spuntista essendo collegata, casomai, all’omissione della presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva. Oggi, tale sanzione non ha più senso nemmeno per l'omessa presentazione della documentazione sostitutiva.

La legge regionale può sanzionare l’inosservanza dei propri precetti (obbligo di presentazione...) e non le fattispecie proprie della previdenza sociale che restano di competenza statale.

Ritengo che una verifica degli spuntisti non porti che alla notifica della fattispecie al comune competente sulla SCIA di avvio attività al fine di porre in atto i provvedimenti del caso oltre, naturalmente, all’inibizione all’esercizio dell’attività nel tuo comune (nemmeno gli darei la presenza alla spunta).

Da parte mio consiglio di non procedere alle verifiche DURC per gli operatori abilitati in altri comuni. Gli stessi saranno sottoposti al controllo entro il 31/03 di anno dai rispettivi comuni. Al limite possono essere effettuati ma con ragionevolezza: una vola all’anno come per gli operatori abilitati dal comune (altrimenti c’è accanimento).

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